Adempimenti

Società non residenti, per il rimborso vale il domicilio fiscale

Le risposte a interpello 202 e 203: l’istanza di sollecito va indirizzata all’ufficio di competenza che non necessariamente coincide col Centro operativo di Pescara

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

Un’istanza di sollecito di rimborso di una società non residente va indirizzata all’ufficio di competenza che non necessariamente coincide col Centro Operativo di Pescara. Ciò si evince dalle risposte a interpello 202 e 203 delle Entrate del 23 marzo.

L’Agenzia ricorda che se il rimborso è indirizzato all’ufficio non competente, verrà comunque smistato a quello deputato (risoluzione 123/E/11). Presso il Centro operativo di Pescara sono state accentrate alcune pratiche relative ai non residenti, per ciò che concerne i rimborsi in materia di crediti d’imposta sui dividendi, ritenute, interessi, canoni, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari nonché quelli effettuati in base all’applicazione di convenzioni internazionali.

Così si evita di convogliare a Pescara tutte le richieste di rimborso avanzate da soggetti non residenti, derivanti da qualsiasi fonte di reddito. In generale vale quindi l’articolo 58 del Dpr 600/73, per cui per stabilire il domicilio fiscale di soggetti diversi dalle persone fisiche si guarda, in ordine, alla sede legale, a quella amministrativa, alla sede secondaria o alla stabile organizzazione o in ultima analisi al luogo di svolgimento dell’attività.

In questo modo si individua il comune e quindi l’ufficio competente per il rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©