Società tra professionisti, l’iscrizione al Registro imprese e all’Albo precede l’inizio attività
La società tra professionisti (Stp) può avviare l’attività sono dopo l’iscrizione all’Albo. Lo chiarisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) con il “pronto ordini” 61/2021 nel rispondere a un quesito posto dall’ordine di Milano, richiamando le istruzioni fornite a suo tempo dalle Camere di commercio, a seguito della pubblicazione del Dm 34/2013.
Secondo il Consiglio di Milano , la Stp non deve poter ottenere la pubblicazione dell’inizio dell’attività prima dell’iscrizione all’ordine professionale, condizione che secondo il Consiglio milanese garantisce lo svolgimento di questa specifica attività professionale, solo ed esclusivamente da parte di soggetti che rispettano le condizioni previste dalla legge (articolo 10, legge 183/2011). Diversamente potrebbero essere vanificate i princìpi che hanno dato luogo ad un regime speciale e stringente quale quello delle Stp.
Il Consiglio nazionale conferma questa interpretazione. Con la costituzione di una società tra professionisti, sono tre i passaggi da fare, in successione, per adempiere agli obblighi pubblicitari:
1) l’iscrizione della Stp nel registro delle imprese come società inattiva;
2) l’iscrizione della Stp nella sezione dell’Albo tenuto dall’ordine territoriale di appartenenza dei soci professionisti;
3) la denuncia dell’avvio dell’attività professionale e l’annotazione dell’avvenuta iscrizione nell’Albo nella sezione speciale del registro delle imprese, dedicata alle società tra professionisti, su richiesta di chi ha la rappresentanza della società.
Inquesto modo - sottolinea il Consiglio nazionale - vengono soddisfatte le esigenze che connotano lo speciale regime di pubblicità delle Stp e l’ambito delle verifiche che l'ordinamento demanda ai Consigli degli Ordini territoriali. Nel pronto ordini si ricorda infine che per le modalità e i modelli da utilizzare per gli adempimenti pubblicitari, restano valide le istruzioni diramate dalle singole Camere di commercio.
Francesco Paolo Fabbri, Stefano Zanardi
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