Società semplice, tassazione diretta degli utili solo sui soci residenti in Italia
I dividendi corrisposti a società semplici italiane saranno tassati direttamente in capo ai soci della società semplice, come se questa non esistesse. Lo stabilisce un emendamento approvato in commissione Finanze al Dl fiscale ( si veda quanto anticipato dal Quotidiano del Fisco di ieri ). Il meccanismo però riguarderà solo i dividendi di fonte italiana e solo la tassazione in capo ai soci residenti in Italia.
La situazione vigente
Attualmente gli utili corrisposti da società di capitale residenti in Italia e da società ed enti non residenti di qualsiasi tipo a società semplici italiane concorrono a formare, in misura integrale, il reddito della società semplice che viene imputato, per trasparenza, ai soci esistenti al 31 dicembre di ogni anno. Se i soci sono persone fisiche (residenti o no) il reddito della società semplice viene assoggettato all’Irpef progressiva oltre alle addizionali; se i soci sono persone giuridiche o società ed enti non residenti, il reddito della società semplice va dichiarato in Italia ed è soggetto all’Ires del 24 per cento.
Questo meccanismo genera una doppia imposizione perché il dividendo percepito dalla società semplice è già nettato dell’Ires (oltre che dell’Irap) pagata dalla società o ente che lo ha distribuito. Ad esempio, i soci persone fisiche di una società semplice che abbia incassato un dividendo subiscono un’incidenza fiscale superiore al 58%, con l’aggravante di essere tenuti a pagare l’imposta anche negli anni in cui la società semplice non ha distribuito alcun utile.
L’emendamento stabilisce che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con applicazione del corrispondente regime fiscale. Viene quindi adottato un tipo di trasparenza diverso da quello fino a ora conosciuto per le società di persone italiane. Limitatamente ai dividendi, infatti, la società semplice viene «disconosciuta» e si considera che il dividendo sia percepito dai soci della società semplice in base alle proprie quote di partecipazione agli utili.
La soluzione
L’emendamento perciò dispone che gli utili distribuiti a società semplici:
● per la quota imputabile a società di capitali ed enti commerciali italiani sono esclusi dalla formazione del loro reddito complessivo per il 95% dell’ammontare; il residuo 5% concorrerà a formare il reddito complessivo soggetto all’Ires del 24%;
●per la quota imputabile a imprenditori individuali, snc e sas residenti in Italia, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
●per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non, che non riguardano l’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26%. I soci della società semplice quindi non saranno più obbligati a indicare il reddito della società semplice derivante da questi dividendi nella dichiarazione.
Coerentemente con la presunzione di percezione diretta del dividendo da parte del socio della società semplice, l’emendamento dispone che la ritenuta d’imposta nei confronti dei soci persone fisiche non imprenditori sia operata dall’emittente di azioni o strumenti finanziari assimilati che hanno generato il dividendo corrisposto alla società semplice, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice stessa. Nel caso in cui il socio della società semplice sia una società di capitali, un ente commerciale o una società di persone commerciale residente in Italia, l’emittente dovrà probabilmente certificare l’utile con il modello Cupe e indicare il nome del socio, con la sua quota di partecipazione nel proprio quadro SK del modello 770. Sugli utili derivanti da titoli dematerializzati in gestione accentrata è applicata una sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.
Altre conseguenze
Un effetto del nuovo regime sarà che i dividendi saranno imponibili in capo ai soci esistenti nel momento in cui la società semplice li avrà percepiti e non a quelli esistenti alla chiusura del periodo d’imposta.
Mancano regole specifiche nel caso in cui il socio della società semplice sia un ente non commerciale o un trust. Presumibilmente, in questo caso la doppia imposizione economica non viene evitata. Mancano anche regole specifiche nel caso in cui il socio della società semplice sia un soggetto non residente oppure la società semplice abbia percepito utili di fonte estera.
Forse la volontà del legislatore è di non evitare la doppia imposizione economica nelle casistiche con implicazioni transnazionali, ma se così fosse creerebbe una discriminazione degli investitori esteri suscettibile di produrre una restrizione della libertà dei movimenti di capitale e della libertà di stabilimento.
Il nuovo approccio look trough adottato per i dividendi di fonte italiana indirettamente percepiti da soggetti residenti in Italia richiede coerenza nel trattamento delle corrispondenti casistiche internazionali. In particolare, sarebbe più corretto che i soci non residenti non subissero tassazione sugli utili della società semplice composti da dividendi di fonte estera; inoltre dovrebbero poter subire la ritenuta d’imposta dell’1,20% di cui all’articolo 27 comma 3-ter del Dpr 600/73 per società di capitali residenti nella Ue o See; dovrebbero infine beneficiare delle convenzioni fra l’Italia e il proprio stato di residenza negli altri casi. I soci residenti di società semplici con redditi di fonte estera, invece, dovrebbero poter essere assoggettati alle stesse regole a cui sarebbero soggetti se detenessero le azioni o strumenti finanziari dell’emittente non residente.