Software Isa, dati extra modello solo tramite cassetto fiscale
Isa con difficile accesso ai dati extra-modello e attenzione alla decisione di avvalersi dell’esonero dal visto di conformità per i contribuenti virtuosi che intendono compensare crediti e debiti. Sono due degli aspetti emersi nel convegno Dichiarazioni24 di giovedì scorso.
Indici di affidabilità
Il software Isa potrà funzionare solo previa acquisizione di una serie di elementi presenti in anagrafe tributaria (provvedimento Entrate n. 23721/19). Gli Isa prevedono infatti che, oltre alla compilazione del consueto modello con i dati contabili ed extracontabili sull’attività svolta nel 2018 e da allegare alla Dr, si debbano reperire elementi presenti negli archivi del fisco e resi disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti. Il trasferimento di queste informazioni al sistema Isa non potrà avvenire manualmente, ma dovrà transitare tramite l’accesso al cassetto fiscale. Completata l’acquisizione, il processo di elaborazione sarà automaticamente svolto dal software. Sarà possibile consultare i dati scaricati e, se del caso, modificarli se riconosciuti errati.
Il contribuente potrà scegliere se reperire tali informazioni autonomamente (dalla propria “area riservata” del sito dell’Agenzia accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o al servizio Fisconline), o avvalersi di un intermediario abilitato. In questo caso l’intermediario che già possiede l’accesso al cassetto fiscale dei clienti potrà procedere con una richiesta “massiva” inviando alle Entrate un unico file contenente l’elenco dei contribuenti per cui lo stesso risulta delegato. Il file è preparato tramite un apposito software di predisposizione (ad oggi non disponibile) fornito dall’Agenzia. L’attivazione, con il conseguente flusso dei dati, sarà comunque subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data d’invio della richiesta.
Più complicato si presenta l’accesso ai dati per i professionisti incaricati, ma privi di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente. Sarà infatti necessaria una delega specifica finalizzata al solo reperimento dei dati Isa, il cui contenuto richiede anche alcuni dati di riscontro riferiti alla dichiarazione iva e agli studi di settore 2018. Per l’intermediario ci sarà anche l’obbligo di numerare e annotare, giornalmente, in un apposito registro cronologico, le singole deleghe con indicazione di numero progressivo e data della delega;codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
In questo secondo caso, quindi, la gestione dei modelli Isa da parte degli intermediari si complica.
Visto di conformità
Fra i premi raggiungibili vi è anche quello legato all’esonero dall’apposizione del visto di conformità per coloro che presentano un livello di affidabilità attribuito dall’applicativo Isa almeno pari a 8. Il premio per quest’anno spetta per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
50mila euro annui relativi all’Iva e maturati nell’annualità 2019 e nei primi tre trimestri del 2020 (crediti spendibili quindi nel 2020);
20mila euro annui relativi alle imposte dirette e all’Irap, maturati nel periodo d’imposta 2018 (quindi crediti già spendibili nel corrente anno.
In caso di fruizione del bonus relativo all’esonero del visto, occorre porre attenzione alla corretta gestione del modello e al calcolo del punteggio Isa. In presenza, infatti, di un successivo controllo delle Entrate che comporti la contestazione errori del contribuente il cui esito faccia retrocedere il punteggio Isa ad un valore inferiore a 8, il rischio è che in assenza del visto di conformità, tutte le compensazioni effettuate, possano essere disconosciute.
Fattura elettronica, software aggiornati per gestire documenti TD29 e franchigia Iva transfrontaliera
di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware