Imposte

Soggetti Irpef, la Super Ace si applica sull’utile del 2021

L’articolo 19 Dl 73/2021 anche per società di persone e imprese individuali. Tax credit con istanza alle Entrate

di Paolo Meneghetti

Il tema della cosiddetta “super Ace” (articolo 19 del Dl 73/2021) non può essere relegato ad argomento non attuale di cui interessarsi in futuro, ma è questione che va approfondita immediatamente per almeno due motivi:

1) la super Ace è condizionata dalle scelte che l’assemblea dei soci della società di capitali eseguirà in sede di approvazione del bilancio d’esercizio 2020 e di destinazione dell’utile del medesimo esercizio, nel senso che solo la destinazione a riserva crea una delle due condizioni che permettono di incrementare il capitale proprio ai fini della agevolazione;

2) è possibile trasformare la variazione diminutiva da Super Ace in credito d’imposta, ed esso è utilizzabile dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare in tutto o in parte l’utile 2020 a riserva, ovvero dal giorno successivo rispetto all’avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinunzia al credito eseguita dal socio.

Vero è che per utilizzare l’eventuale credito d’imposta è necessario inviare una istanza all’agenzia delle Entrate in base ad un provvedimento che il comma 7 del citato articolo 19 stabilisce verrà emanato entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Dl 73/21. Ma è bene avere le idee chiare fin da subito sui vantaggi di tale agevolazione.

L’applicazione della super Ace alle società di persone e alle imprese individuali presenta qualche ulteriore problematicità, posto che l’intera norma è palesemente stata pensata avendo come modello di riferimento le società di capitali che sono certamente i primi destinatari in genere dell’Ace, ma anche il mondo dei soggetti Irpef in contabilità ordinaria applica l’agevolazione.

Utile di esercizio

Vi è una significativa differenza temporale tra soggetti Ires e soggetti Irpef in merito al momento in cui l’utile di esercizio incrementa il capitale proprio ai fini Ace:

per i soggetti Ires tale momento è l’inizio dell’esercizio in cui l’utile è destinato a riserva (articolo 5, comma 5 del Dm 3 agosto 2017);

per i soggetti Irpef tale momento è l’esercizio nel quale l’utile matura (articolo 8, comma 3 del Dm 3 agosto 2017).

La cosiddetta Super Ace consiste nella possibilità applicare una aliquota molto elevata (15%) sull’incremento di capitale proprio verificatosi nell’esercizio 2021, e, ipotizzando che tale incremento derivi proprio dall’utile di esercizio non destinato a dividendo, avremo che l’utile del 2020, destinato a riserva nel 2021, costituirà la base di computo della Super Ace per le società di capitali, mentre per le società di persone e le imprese individuali il dato che incrementa il capitale proprio nel 2021 è esattamente l’utile del 2021. Su tale dato, quindi, sembra doversi dire che va applicata la Super Ace per i soggetti Irpef.

Ora, se il contribuente sceglie di gestire la Super Ace come variazione diminutiva dell’imponibile, poco importa poiché il vantaggio si rifletterà sul modello Redditi 2022 per il periodo d’imposta 2021, sia per società di capitali sia per società di persone ed imprese individuali. Ma se la scelta ricadrà sul credito d’imposta, mentre una società di capitali potrà fruirne direttamente nel 2021, per i soggetti Irpef occorrerà attendere la chiusura del 2021 per verificare quale sia l’utile maturato che costituisce la variazione in aumento del capitale proprio dello stesso 2021. Ed inoltre non è chiaro quando scatterà il momento del possibile utilizzo, dato che l’articolo 19, comma 3 del Dl 73/21 parla di giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinazione dell’utile a riserva, delibera che, di norma non viene eseguita nel mondo dei soggetti Irpef.

Incremento del capitale

Per quanto riguarda, invece, l’incremento del capitale proprio derivante da conferimenti in denaro o rinuncia ai finanziamenti o crediti pregressi, la situazione che si delinea è simile sia per soggetti Ires che per soggetti Irpef: infatti in entrambi i casi l’incremento si considera retrodatato all’inizio del periodo d’imposta (non si determina il cosiddetto pro rata terminis che di norma viene conteggiato per l’Ace normale).

Credito d’imposta

Anche ai fini dell’eventuale scelta del credito d’imposta la situazione in esame è simile tra soggetti Ires e soggetti Irpef, nel senso che posta la retrodatazione dell’incremento ai fini del conteggio della agevolazione, il credito d’imposta sarà fruibile dal giorno successivo all’avvenuto conferimento o atto di rinuncia al credito, fermo restando l’obbligo di invio preventivo della comunicazione telematica alle Entrate.

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