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Soggetti minori forfettari, dal 2025 sarà operativo il regime di franchigia transfrontaliero Iva

Le Pmi che operano in altri Stati membri dell’Unione potranno applicare il regime di franchigia vigente in questi paesi previa comunicazione all’agenzia delle Entrate che assegnerà il suffisso EX da aggiungere alla partita Iva

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di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

I soggetti minori stabiliti nel territorio dello Stato che applicano il regime forfettario in Italia, dal 2025 potranno applicare il regime di franchigia vigente nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione europea, purché abbiano anch’essi adottato un regime di franchigia.

Attualmente, invece, qualora tali soggetti minori operino stabilmente nel territorio di altri Stati membri, devono pagare le imposte in tali paesi con le regole ordinarie, senza la possibilità di applicare il regime di franchigia vigente in tali paesi.

Per trovare una soluzione a questa “anomalia” del sistema fiscale europeo, che genera distorsioni sulla concorrenza, è attualmente all’esame di Camera e Senato lo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva Ue n. 2020/285, che modifica la Direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda il regime speciale di franchigia transfrontaliero Iva per le piccole imprese.

In base allo schema di decreto, il regime di franchigia transfrontaliero Iva sarà applicabile:

  • da una parte alle piccole imprese con sede in Italia, che operano in altri Paesi UE;
  • dall’altra, alle piccole imprese con sede in un altro Paese dell’Unione Europea, che operano in Italia. Il regime di franchigia sarà applicabile ai soggetti il cui volume d’affari annuo non superi 100.000 euro in ambito europeo, limite eventualmente ridotto in relazione agli Stati che hanno adottato un limite più basso (tale limite, ad esempio, è ridotto a 85mila euro per chi opera in Italia).

Occorrerà preventivamente comunicare preventivamente all’agenzia delle Entrate dello Stato in cui si è stabiliti l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati in cui l’impresa opera.

Nel caso di soggetti stabiliti in Italia, l’agenzia delle Entrate assegnerà al soggetto passivo il suffisso EX, aggiungendolo al numero di partita Iva, da utilizzare in relazione agli Stati che prevedono l’esenzione e che ammetteranno tale soggetto passivo al regime di franchigia.

Con lo schema di decreto legislativo di attuazione verrà infatti introdotto il nuovo Titolo V-ter del Dpr 633/1972, che - salvo ulteriori evoluzioni - dovrebbe contenere:

  • l’articolo 70-terdecies, con le “Definizioni e disposizioni generali”;
  • gli articoli da 70-quaterdecies a 70-septiesdecies, all’interno della Sezione I rubricata “Regime di franchigia applicato nello Stato da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione”;
  • gli articoli da 70-octiesdecies a 70-duovicies, all’interno della Sezione II rubricata “Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato”.

Verranno altresì apportate alcune modifiche sistematiche alla legge 190/2014, che disciplina il regime forfettario nazionale al quale è collegato il regime di franchigia Iva transfrontaliero.

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate saranno, infine, stabilite le modalità attuative del Titolo V-ter del Dpr 633/1972, che terranno anche conto delle note esplicative che la Commissione Europea sta predisponendo sul funzionamento delle disposizioni agevolative.

Le imprese minori che intenderanno usufruire dell’esenzione anche in altri Stati Membri dovranno, inoltre, adempiere a obblighi informativi di carattere periodico quali:

l’obbligo delle comunicazioni trimestrali che il soggetto è tenuto a effettuare entro un mese dalla fine del trimestre civile al proprio Stato membro di stabilimento, comunicando il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento;

  • gli oneri informativi da adempiere in caso di superamento della soglia del volume d’affari annuo nell’Unione pari a 100mila euro.

Le software house associate ad AssoSoftware valuteranno, anche in base alle esigenze e richieste dei propri clienti, l’implementazione di specifiche funzionalità atte a consentire la predisposizione delle comunicazioni che i soggetti interessati saranno tenuti a effettuare trimestralmente all’agenzia delle Entrate.

In considerazione dell’introduzione del nuovo «Numero di identificazione EX», ossia del numero di identificazione individuale preceduto o seguito dal suffisso EX fornito dallo Stato membro di stabilimento ai fini dell’applicazione del regime di franchigia, i software gestionali dovranno altresì essere adeguati in modo tale da consentire l’indicazione di tale suffisso nella propria anagrafica generale, anche ai fini della predisposizione dei modelli dichiarativi.