Solare senza ruralità se l’attività agricola non è prevalente
L’attività di produzione di elettricità con il fotovoltaico non legittima la ruralità dell’impianto se la «vocazione agricola» della società non è prevalente. Lo precisa la Ctp Ravenna 246/3/2017, depositata lo scorso 12 luglio (presidente e relatore Pazzini).
Una società esercente attività agricola di coltivazione e di produzione di energia elettrica aveva presentato, nel 2015, domanda di accatastamento rurale in D/10 dell’impianto fotovoltaico e al tempo stesso - ritenendo che la domanda avesse effetto retroattivo - aveva chiesto il rimborso di Ici e Imu per il periodo 2011-14.
Di fronte al diniego dell’ufficio, la società presentava ricorso, sostenendo di essere in possesso dei requisiti necessari, anche alla luce della sentenza 66/2015 della Corte costituzionale che - secondo la ricorrente - aveva affermato il principio secondo cui la produzione di energia da fonti fotovoltaiche si considera attività agricola connessa «senza limiti di natura quantistica» (sic).
L’ufficio si costitutiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo che l’interpretazione della sentenza della Corte data dalla società fosse errata e che, in ogni caso, l’attività agricola deve essere comunque prevalente rispetto a quella connessa di produzione di energia.
Nel dettaglio, la Consulta aveva dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005, sollevata dalla Ctp Agrigento, che riteneva illegittima la norma nella parte in cui non prevede espressamente un limite oltre il quale l’attività connessa di produzione di energia cessa di essere agricola e diventa industriale.
Secondo la Corte, sotto il profilo civilistico, la produzione ha natura di attività agricola connessa in quanto svolta con l’utilizzo prevalente di attrezzature e risorse della azienda agricola, normalmente impiegate nella attività agricola, attribuendo al fondo agricolo la natura di risorsa primaria dell’impresa. Il principio, però, è stato espresso senza entrare nel merito del rapporto tra attività agricola tradizionale e attività di produzione di energia, generando facili illusioni.
A livello normativo, l’articolo 1, comma 423, della legge 266/2005 definisce la produzione di energia elettrica un’attività connessa, che deve essere secondaria in confronto all’attività agricola principale. A precisare ulteriormente la norma è intervenuta la circolare 32/E/2009, fissando i requisiti minimi affinché la produzione di energia con impianti fotovoltaici possa avere natura agricola. E anche se la circolare non è fonte del diritto, resta un valido contributo interpretativo.
Nel caso in esame, dai dati forniti dalla stessa ricorrente, l’attività agricola era marginale e, addirittura, in alcuni anni assente. Al contrario, quella relativa alla produzione di energia elettrica, potendo contare su un impianto di circa 1 MW, era sempre consistente.
La Ctp Ravenna ha rigettato il ricorso e confermato la non spettanza del rimborso, considerando come non agricola l’attività di produzione di energia elettrica e, quindi, inidonea a consentire la ruralità dell’impianto fotovoltaico.