Controlli e liti

Sospensione dei termini anche per lo stop allo scomputo delle perdite pregresse

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di Andrea Taglioni

La sospensione dei termini per l’eventuale impugnazione dell’avviso di accertamento opera anche nell’ipotesi in cui, a seguito della presentazione del modello Ipea, l’ufficio dovesse negare lo scomputo delle perdite pregresse in sede di accertamento o di adesione. Il chiarimento è stato ufficializzato dalla circolare 8/E/2017 su impulso del quesito posto in occasione di Telefisco.

La modifica normativa
Con le modifiche introdotte dall’articolo 25 del Dlgs 158/2015 è stata prevista normativamente la possibilità di portare in diminuzione dei maggiori imponibili accertati, oltre alle perdite del periodo d’imposta, scomputate automaticamente dall’ufficio, anche quelle maturate, ma non utilizzate, nei precedenti anni.
Per beneficiare di ciò occorre che il contribuente presenti apposita istanza i cui i contenuti, modalità e termini sono stati resi operativi con l’approvazione del provvedimento delle Entrate 51240/2016, sostituito dal nuovo modello approvato il 12 ottobre 2016.
L’istanza per il riconoscimento delle perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di accertamento e ancora utilizzabili, deve essere presentato unicamente per via telematica.

I termini di presentazione
Chiarite le modalità, assume particolare importanza i termini entro cui la domanda deve essere presentata poiché gli stessi variano, incidendo anche ai fini della sospensione, in funzione del procedimento all’interno del quale viene richiesta la sottrazione delle perdite.
In linea generale, l’istanza deve essere presentata entro i termini di proposizione del ricorso, ossia entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; in tal caso il contribuente ha 120 giorni per l’eventuale proposizione del ricorso e la sospensione opera, come chiarito dall’Agenzia, indipendentemente dall’esito della domanda. Tuttavia, se l’inoltro dell’Ipea è antecedente all’istanza di accertamento con adesione, non opera la sospensione di 60 giorni; dunque, con l’istanza di adesione, l’eventuale impugnazione dovrà avvenire entro 150 giorni dalla notifica dell’atto.

Diverso, invece, è il caso in cui entro i termini di proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento venga presentata l’istanza di adesione. In questa ipotesi, il contribuente può presentare la domanda di scomputo delle perdite entro 150 giorni cumulandosi la sospensione ordinaria (60 giorni) con quella prevista dall’istituto deflattivo (90 giorni). Di conseguenza, per la proposizione del ricorso il destinatario dell’atto potrà avvalersi di un ulteriore periodo di sospensione pari a 60 giorni.
Infine, se il procedimento di accertamento con adesione viene avviato prima della notifica dell’avviso di accertamento, il modello Ipea deve essere presentato durante la fase del contraddittorio.

È intuitivo dedurre, vista la risposta fornita dall’amministrazione, che in caso di mancato perfezionamento dell’adesione, anche a seguito del disconoscimento o della rideterminazione delle somme da computare in diminuzione dei maggiori imponibili, operi comunque l’ulteriore sospensione di 60 giorni dei termini. Se questo è il principio, non ci dovrebbero essere più eccezioni finalizzate a denunziare l’intempestività della proposizione del ricorso.

Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017

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