Imposte

Sotto tiro anche trust e atti a titolo gratuito

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di Angelo Busani

Con riferimento alla materia del “coacervo ereditario” (illustrata nell’articolo qui a sinistra), le istruzioni al modello di dichiarazione di successione pretendono che, oltre alla menzione delle donazioni, siano «indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari».

Più avanti si ripete che «devono essere considerati anche gli atti a titolo gratuito e quelli relativi alla costituzione di vincoli di destinazione» precisando che si deve trattare però solo degli atti «stipulati a partire dal 29 novembre 2006».

Questa data viene menzionata perché è quella a partire dalla quale gli atti a titolo gratuito e gli atti recanti l’istituzione di vincoli di destinazione (ad esempio: gli atti istitutivi di trust) sono stati assoggettati all’imposta di donazione (a opera della legge di conversione n. 286/2006 del dl 262/2006, che ha reintrodotto l’imposta di successione e donazione, soppressa con legge 383/2001).

Ebbene, se, come pare, le istruzioni al quadro ES pretendono che, ai fini del coacervo, siano indicati, oltre alle donazioni, anche «atti a titolo gratuito» e «vincoli di destinazione», si tratta di una pretesa che nella legge non trova riscontro in quanto la legge parla di coacervare le donazioni e non gli atti che siano stati tassati con l’imposta di donazione.

Altra questione meritevole di essere attenzionata è che le istruzioni, sempre con riguardo al coacervo, danno rilevanza anche alle «donazioni poste in essere nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 che aveva abrogato l’imposta di successione) e il 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore dell’attuale regime in materia di successioni)».

Ora, se il coacervo tra donazioni e massa ereditaria è stato abrogato (come deciso dalla Cassazione nella sentenza 24940/2016), questa affermazione contenuta nelle istruzioni perde di rilevanza. Tuttavia, permane pur sempre la vigenza del coacervo tra donazioni, sancito nell’articolo 57, comma 1, del Dlgs 346/1990.

A quest’ultimo riguardo, l’affermazione contenuta nelle istruzioni alla dichiarazione di successione ha un grande impatto perché significa ritenere che per il calcolo dell’attuale imposta di donazione si deve tener conto di atti posti in essere quando la legge quest’oggi vigente non esisteva; in sostanza, chi stipulava donazioni le ha effettuate senza sapere che esse avrebbero “pesato” in sede di coacervo disposto da una legge emanata successivamente, ciò che non appare ammissibile.

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