Spese riaddebitate, dossier aperto per la rivalsa del 4% sugli importi non fiscalmente rilevanti
Software gestionali in cerca della quadra sulla nuova disciplina fiscale delle spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico
Gli effetti sull’emissione della parcella del testo modificato dell’articolo 54, comma 2, lettera b, del Tuir, che disciplina le spese sostenute dal professionista per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si stanno rivelando, in alcuni casi, davvero imprevedibili e complessi da gestire anche a livello informatico.
In fase di adeguamento dei software gestionali, nei giorni scorsi è stato richiesto di approfondire da uno degli associati di AssoSoftware questo interessante caso, allorché il socio ha provato a replicare sul suo gestionale uno dei tanti esempi forniti.
L’esempio
- onorario 9.500 euro, con rivalsa Inps del 4% (soggetta a ritenuta);
- rimborso spese addebitate forfettariamente al committente: 500 euro
- rimborso spese addebitate analiticamente al committente: 1.000 euro
- rimborso spese anticipate in nome e per conto (cosiddette spese articolo 15): 100 euro.
La procedura, che non era ancora stata aggiornata alle modifiche del nuovo articolo 54, comma 2, lettera b), del Tuir, ha effettuato il seguente calcolo:
- imponibile previdenziale: 11.100 euro
- rivalsa Inps del 4%: 440 euro
- imponibile Iva: 11.440 euro
- Iva: 2.516,80 euro.
E fin qui tutto bene.
Poi ha ancora calcolato una ritenuta di 2.080 euro, corrispondente a un imponibile fiscale di 10.400 euro, invece che di 10.440 euro come ci si sarebbe forse aspettati.
Come ha fatto il software gestionale a determinare per la ritenuta un tale imponibile?
L’algoritmo utilizzato ha considerato l’onorario di 9.500,00 euro, il rimborso delle spese addebitate forfettariamente al committente di 500 euro e la sola quota parte (400 euro su 440 euro) della rivalsa Inps del 4% imputabile ai soli suddetti due importi.
L’algoritmo ha di fatto deciso autonomamente di escludere dalla base imponibile della ritenuta la quota parte (40 euro) della rivalsa Inps del 4% imputabile al rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente di 1.000 euro, in quanto tale importo non è fiscalmente rilevante. E quindi, secondo l’algoritmo, non soggetto a ritenuta.
A questo punto è sorto al socio il grande dubbio. È corretto calcolare la rivalsa Inps del 4% anche sugli importi non fiscalmente rilevanti, com’è quello del rimborso delle spese addebitate analiticamente al committente?
Non si è ritenuto, in questa fase, di assumere alcuna posizione interpretativa sul corretto calcolo della rivalsa Inps del 4%, che potrebbe poi essere smentita dall’agenzia delle Entrate con i propri documenti di prassi.
Certo è che, qualunque sia la modalità di calcolo che si è deciso di adottare per determinare l’importo della rivalsa Inps del 4% - modalità che i software permettono generalmente di personalizzare - è difficilmente immaginabile che questo debba essere soggetto a ritenuta solo parzialmente.
A fronte di questa considerazione, l’algoritmo utilizzato dal software gestionale è stato quindi modificato al fine di determinare la ritenuta su un importo complessivo di 10.440 euro, escludendo quindi solo le spese addebitate analiticamente al committente di 1.000 euro.
Questo è solo uno dei tanti esempi delle attività quotidiane delle software house, che si trovano a dover riverificare costantemente le proprie procedure a seguito di novità normative e segnalazioni dei propri clienti in relazione a fattispecie nuove.
È quindi di grande importanza tenere sempre aggiornate proprie le procedure in modo da non vanificare il costante lavoro di messa a punto effettuato dalle software house.
Tale attività sarà ancora più importante con l’introduzione dell’intelligenza artificiale (AI) a supporto degli algoritmi di calcolo finora utilizzati.
L’AI da una parte sta, infatti, fornendo risultati esaltanti, dall’altra talvolta può commettere errori talvolta anche grossolani.
Ad esempio, interpellata nella verifica della suddetta fattura, l’AI ha inizialmente affermato che la rivalsa Inps del 4% non è imponibile Iva. Per poi “scusarsi” dell’errore, a fronte di una successiva nostra richiesta di verifica su quanto aveva affermato, argomentando peraltro perfettamente la sua seconda risposta.
Procedure quindi sempre più sofisticate, richiedono anche controlli più accurati e un aggiornamento costante.