Imposte

Sport dilettantistico, regime agevolato solo per le attività commerciali «connesse»

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di Lorenzo Pegorin

Regime agevolato solo per le associazioni o società sportive dilettantistiche con attività commerciali connesse a quelle istituzionali. È questo uno dei più importanti chiarimenti della circolare dell’agenzia delle Entrate n. 18/E/2018, che risolve alcune questioni operative emerse nel corso del Tavolo tecnico tra l’Agenzia e il Coni.

La circolare in otto paragrafi di ben 79 pagine affronta alcune delle principali problematiche di carattere fiscale legate al mondo sportivo dilettantistico. Si va dall’inquadramento dell’esatto perimetro applicativo della legge 398/91, agli effetti della riforma del terzo settore sullo sport dilettantistico, alla corretta applicazione dell’articolo 148 comma 3 del Tuir in tema di attività connesse agli scopi istituzionali.

Tra i chiarimenti offerti spicca quello legato all’individuazione dei cosiddetti «proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali» (articolo 9, comma 1, del Dpr n. 544 del 1999) per le associazioni e società che hanno optato per il regime agevolato di cui alla legge 398/91.

Si tratta in buona sostanza di tutti quei proventi che caratterizzano i bilanci di società e associazioni sportive dilettantistiche, destinati a procacciare le risorse economiche per poter sostenere le attività sportive istituzionali. In questo contesto l’Agenzia chiarisce che rientrano fra i proventi commerciali connessi con gli scopi istituzionali, ai fini dell’applicazione del regime forfettario di cui alla legge n. 398 del 1991, quelli strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica tra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi i proventi derivanti dalla «somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie». In buona sostanza, sono escluse dal regime agevolato tutte quelle attività di carattere commerciale condotte in maniera autonoma e distinta rispetto a quella istituzionale.

In altre parole, non saranno attratte dal regime agevolato tutte quelle attività come quelle rivolte alla somministrazione di alimenti e bevande svolte in luoghi diversi e distanti da quelli dove si svolge l’attività sportiva. Inoltre si deve trattare, comunque, di attività esercitate senza l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato. Questo perché tale tipo di attività commerciale deve essere di fatto prevalentemente destinata agli associati o ai tesserati praticanti l’attività sportiva.

La circolare, nell’ambito delle attività connesse agli scopi istituzionali, richiama anche l’applicazione dell’articolo 35 comma 5 del Dl 207/2008. Qui è previsto che, ai fini del mantenimento del regime fiscale di favore per i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro agli sportivi dilettanti (ex art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir), vadano ricompresi non solo quelli relativi alla partecipazione a gare e manifestazioni, ma pure quelli previsti per «la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica». Si deve trattare però, in ogni caso, sempre di attività connesse con gli scopi istituzionali, per cui non vanno ricompresi i corsi tenuti per attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline sportive riconosciute dal Coni.

Agenzia delle Entrate, circolare 18/E/2018

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