«Stabile» da fusione, per l’Ace vale il patrimonio netto dell’incorporata
In presenza di fusione transnazionale con incorporazione di una società nazionale e contestuale creazione di una Stabile Organizzazione della incorporante estera, ai fini Ace va assunto il patrimonio netto della incorporata se la stabile organizzazione è sorta dopo il 31 dicembre 2010.
Con riferimento all’aiuto alla crescita economica (Ace), è recentemente intervenuta l’agenzia delle Entrate con risposta a interpello n. 86 del 27 novembre 2018. Oggetto di analisi è la corretta applicazione della normativa in commento ad una Stabile Organizzazione in Italia di un soggetto non residente.
Viene fatto presente, tramite il documento citato, che una società estera ha incorporato, tramite fusione intracomunitaria, fiscalmente neutra, una società di diritto italiano, con acquisizione di tutti i suoi assets aziendali, senza che questi ultimi, nessuno escluso, siano stati trasferiti fuori dal territorio dello Stato italiano, arrivando così a formare il patrimonio della Stabile Organizzazione in Italia della società estera.
Vista l’efficacia delle fusione dalle ore 24 del 31 dicembre 2011, viene chiesto se, per determinare gli incrementi rilevanti ai fini Ace a decorrere dal 2012, debba essere preso a riferimento come base di partenza «un valore - corrispondente al maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31 dicembre 2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo ai fini fiscali in pari data (tenendo conto dei principi condivisi in ambito internazionale) -nello specifico pari a zero» ovvero, in virtù della predetta neutralità fiscale della fusione transfrontaliera, debba essere assunto il valore del patrimonio netto della incorporata italiana alla data del 31 dicembre 2010.
L’agenzia delle Entrate, evidenziando preliminarmente che la normativa sull’Ace prevede anche le stabili organizzazioni in Italia, svolgenti attività commerciali, come soggetti coinvolti dall’agevolazione stessa, fa presente che per questi la determinazione della base imponibile per l’applicazione del rendimento nozionale, ossia l’incremento del capitale proprio, deve essere riferita al "fondo di dotazione", come prescritto dal decreto ministeriale del 14 marzo 2012.
Non solo, sia il già citato decreto del 2012, sia la circolare n. 21/E del 2015 prevedono e chiariscono che «la base di partenza su cui commisurare gli eventuali incrementi rilevanti ai fini dell’agevolazione Ace è rappresentata dal maggiore tra il fondo di dotazione contabile al 31.12.2010 (al netto degli utili di esercizio) e il fondo congruo a fini fiscali in pari data».
La relazione illustrativa al decreto, invece, ha chiarito che, per determinare l’ammontare del fondo di dotazione, «da prendere come punto di riferimento», non si deve avere riguardo a quello che viene indicato nei documenti contabili, bensì al fondo di dotazione, anche figurativo, «congruo ai fini fiscali». È quest’ultimo, quindi, che è necessario determinare alla data del 31 dicembre 2010, al fine di «valutare il livello di capitalizzazione della stabile organizzazione Italiana di un soggetto estero».
Nella fattispecie esaminata nell’interpello indicato, visto che alla data del 31 dicembre 2010 la Stabile Organizzazione del soggetto incorporante estero non era esistente, occorre prendere a riferimento, per la determinazione del patrimonio netto di "partenza" Ace, il capitale proprio della società incorporata nazionale alla medesima data.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco