Stabile organizzazione, per commissionari e agenti il perimetro resta invariato
Confini della stabile organizzazione invariati per commissionari e agenti a seguito della firma della convenzione multilaterale Ocse. L’Italia ha infatti deciso di non aderire alle proposte di modifica della definizione di permanent establishment personale contenuta nei propri trattati.
Lo scorso 7 giugno 68 paesi (tra cui l’Italia) hanno firmato a Parigi un accordo multilaterale che, in applicazione dell’azione 15 del progetto Base erosion and profit shifting (Beps), porterà a un cambiamento a livello mondiale di più di 1.100 trattati contro le doppie imposizioni. La convenzione è infatti finalizzata a modificare – in maniera simultanea - il testo dei singoli trattati bilaterali.
Alcune disposizioni dell’accordo, riguardanti l’abuso del trattati ed il miglioramento dell’efficacia delle procedure amichevoli, sono considerate minimum standard e devono pertanto essere adottate obbligatoriamente dai paesi che hanno aderito al Beps. Vi sono tuttavia ulteriori misure a cui i vari stati hanno la facoltà di aderire, in tutto o in parte. Tra queste sono comprese le proposte di modifiche alla definizione di stabile organizzazione (Pe) personale di cui all’articolo 5, commi 5 e 6, del modello di Convenzione Ocse, che sono state introdotte con l’azione 7 del Beps. Tali proposte sono inserite all’articolo 12 della convenzione multilaterale (Mli) e riguardano:
■il superamento degli aspetti formali connessi al potere di concludere contratti in nome dell’impresa estera. Ai fini dell’individuazione di una stabile basterebbe infatti svolgere il ruolo principale che porta alla conclusione dei contratti, indipendentemente dalla conclusione formale degli stessi;
■la modifica dei criteri per definire l’agente indipendente (che non configura una Pe) prevedendo che non vi possa essere indipendenza in caso di imprese tra cui vi è un rapporto controllo.
Le misure dell’Ocse avrebbero un impatto significativo sui commissionari e più in generale sugli agenti in quanto le attività che questi svolgono, pur non comportando la firma dei contratti in nome del proprio committente, potrebbero essere considerate rilevanti ai fini della conclusione degli stessi. Il rischio sarebbe peraltro ancora maggiore per le società che fanno parte di gruppi multinazionali poiché in questo caso gli intermediari locali non potrebbero essere considerati agenti indipendenti.
L’Italia ha tuttavia deciso di non recepire simultaneamente nei propri trattati queste disposizioni (anche se, precisa l’Ocse, le posizioni non sono definitive in quanto gli stati potranno cambiare idea fino a quando il Mli non sarà ratificato). All’atto della firma della convenzione multilaterale è stata infatti espressa una riserva di non applicazione dell’articolo 12 del Mli. Poiché è necessaria l’approvazione di tutti e due gli stati firmatari, la riserva espressa dall’Italia comporta che i trattati non subiranno modifiche per effetto del Mli anche nel caso in cui lo stato partner abbia optato per l’applicazione dell’articolo 12.
La decisione di non utilizzare il Mli non deve tuttavia essere considerata come posizione definitiva in quanto non preclude la possibilità di adottare la definizione Beps con accordi bilaterali con i vari paesi. Ad esempio la convenzione con il Cile, in vigore da fine 2016, recepisce sostanzialmente all’articolo 5, commi 5 e 6, la nuova definizione Beps sulla Pe personale.
Sullo sfondo peraltro permangono ulteriori incertezze legate alle interpretazioni della giurisprudenza non del tutto uniformi. Pur in presenza di un orientamento favorevole, soprattutto per i commissionari, non mancano le sentenze in cui l’esistenza della stabile è stata valutata sulla base del coinvolgimento sostanziale dell’intermediario nella vendita e nelle negoziazioni, oltre che della dipendenza economica. Principi questi ultimi che sono vicini ai nuovi criteri Beps.