I temi di NT+Modulo 24

Statuto del contribuente, chi ravvede errori formali non va mai sanzionato

Non sono punibili le infrazioni non sostanziali che il contribuente regolarizza prima di un controllo

immagine non disponibile

di Dario Deotto

Una delle disposizioni dello Statuto che ha avuto un’attuazione ridottissima, se non quasi inesistente – nonostante la rilevanza della questione – è quella della non sanzionabilità delle mere violazioni formali senza alcun debito d'imposta (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000).

Tale principio è stato ulteriormente codificato, di fatto, dal comma 5-bis dell'articolo 6 Dlgs 472/1997 , il quale dispone che «non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo».

La norma individua, dunque, due condizioni in negativo (che devono sussistere insieme) per la non sanzionabilità: 1) la violazione non deve arrecare pregiudizio all'azione di controllo; 2) la stessa violazione non deve incidere sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Di fatto, però, come si diceva, un principio così importante non ha avuto concreta attuazione. In particolare, non è stato valorizzato il fatto che con l'introduzione del comma 5-bis è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del Dlgs 472/1997. Quest'ultima norma consentiva, attraverso il ravvedimento operoso, di regolarizzare entro tre mesi le violazioni formali, senza sanzioni. E questo poteva avvenire prima dell'effettivo intervento del Fisco. Nella relazione al provvedimento si evidenzia «in considerazione dell'ampliamento operato sulla portata del suddetto principio generale» (da intendersi, quello del principio della non sanzionabilità delle violazioni di natura meramente formale) «si è provveduto … a coordinare con esso le vigenti disposizioni in materia di ravvedimento operoso, abrogando espressamente il comma 4 dell'articolo 13 del decreto n. 472 del 1997». Vi è, quindi, uno stretto legame tra la disposizione abrogata (quella del ravvedimento operoso per le violazioni formali) e la previsione della non sanzionabilità delle violazioni meramente formali.

In sostanza, il principio che si ricava è che si debbano considerare infrazioni meramente formali tutte quelle violazioni – di base – formali (quindi si tratta di quelle condotte che non incidono nella determinazione dell'imponibile e/o sul versamento dell'imposta) che vengono regolarizzate dal contribuente prima dell'inizio di un controllo dell'Agenzia. In questo senso va letto il riferimento all'”ampliamento” contenuto nella relazione illustrativa al provvedimento quando è stata abrogata la previsione che consentiva la regolarizzazione gratuita delle violazioni formali soltanto entro tre mesi e prima di qualsivoglia intervento dell'amministrazione finanziaria.

Così che oggi devono essere ritenute violazioni meramente formali – non sanzionabili, nell'ottica dello Statuto – quelle violazioni non sostanziali che vengono regolarizzate spontaneamente da parte del contribuente. In questo modo, secondo quanto dispone l'articolo 6, comma 5-bis, del Dlgs 472/1997, la violazione non viene ad incidere sull'attività di controllo. Che deve risultare l'effettiva attività di controllo (come accadeva in passato con il vecchio ravvedimento operoso).

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Accertamento e riscossione del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24