Stop all’avviso fondato su intercettazioni non richiamate negli atti
La Cgt Reggio Emilia 187/1/2023 ritiene illegittimo l’atto per violazione dell’obbligo motivazionale e delle regole sul riparto dell’onere probatorio
È illegittimo, per violazione dell’obbligo motivazionale e delle regole sul riparto dell’onere probatorio, l’avviso di accertamento fondato su intercettazioni richiamate ma non prodotte in atti, quando tali dichiarazioni non siano note al contribuente e neppure conoscibili poiché coperte dal segreto istruttorio. Ad affermarlo è la Cgt di Reggio Emilia con sentenza 187/1/ 2023 depositata lo scorso 4 ottobre (presidente e relatore Montanari).
La pronuncia trae origine da alcuni avvisi emessi a seguito...