Imposte

Stop all’Irap, le operazioni straordinarie obbligano a valutare la soglia dei ricavi

Le operazioni straordinarie nel 2020 impongono di riscontrare il limite dei 250 milioni di euro

In caso di operazioni straordinarie intervenute nel corso del 2020, si pongono alcune questioni in merito alle modalità di determinazione del limite dei ricavi di 250 milioni di euro previsto dalla norma per beneficiare dello stralcio del versamento del saldo Irap relativo al 2019 e del primo acconto relativo al 2020.

L’articolo 24 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) prevede infatti che, per i soggetti che nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (periodo d’imposta 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare) hanno realizzato ricavi non superiori a 250 milioni di euro, non è dovuto il versamento del saldo Irap del periodo d’imposta 2019 e della prima rata di acconto 2020. La disposizione fa espressamente riferimento al volume di ricavi realizzato nel 2019, e non chiarisce come debba essere calcolato il limite nel caso in cui nel 2020 intervenga un’operazione straordinaria (fusione, scissione o conferimento) che interessi società di diverse dimensioni. Ecco le tre possibili casistiche.

1. La fusione per incorporazione
Si potrebbe verificare il caso in cui una società con un volume di ricavi superiore a 250 milioni di euro incorpori – con efficacia dal 1° gennaio 2020 – una società che nel 2019 ha realizzato un volume di ricavi inferiore a quel limite. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 172, comma 10, del Tuir e dell’articolo 4 del Dl 50/1997, gli obblighi di versamento dei soggetti che si estinguono per effetto della fusione si intendono trasferiti alla società incorporante dalla data di efficacia della stessa. Ciò significa che nel mese di giugno 2020 la società incorporante dovrà versare il saldo Irap 2019 della società incorporata (oltre al saldo Irap proprio) e il primo acconto 2020 determinato secondo le modalità già indicate nella circolare 263/E del 1998.

Con riferimento al saldo Irap 2019 dovuto dalla società incorporante per conto dell’incorporata (risoluzione 119/E del 2017), si dovrebbe applicare lo stralcio di cui all’articolo 24 del decreto Rilancio (nei limiti della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 richiamata dalla disposizione); e nessun versamento dovrebbe essere dovuto dall’incorporante, in quanto la società incorporata nel 2019 rispettava il limite dei ricavi.

Sul punto, in relazione alla diversa fattispecie del contributo a fondo perduto, nella circolare 15/E/2020 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite dei 5 milioni di euro – indicato dalla disposizione per accedere all’agevolazione – va considerato cumulativamente tra società incorporata e incorporante solo nel caso in cui la fusione è stata perfezionata nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 aprile 2020, perché in tal caso non sarebbe possibile quantificare separatamente (per singola società) il fatturato di aprile 2020 da confrontare con il fatturato di aprile 2019 per determinare la riduzione dei 2/3. Al contrario, se la fusione interviene successivamente, sembrerebbe desumersi che il limite dei ricavi vada determinato singolarmente. Diversamente, con riferimento al primo acconto Irap 2020 versato dall’incorporante in proprio, non dovrebbe rendersi applicabile lo stralcio, in quanto la società nel 2019 non rispetterebbe il limite dei ricavi.

2. La scissione
La soluzione individuata nel punto precedente, con riferimento al saldo Irap 2019, dovrebbe ritenersi valida anche nel caso in cui una società con un volume di ricavi inferiore a 250 milioni di euro effettui una scissione totale, con efficacia dal 1° gennaio 2020, a favore di società beneficiarie con ricavi superiori a questo limite. In tal caso, in base all’articolo 173, comma 12, del Tuir, la società beneficiaria designata al versamento del saldo Irap 2019 dovrebbe poter beneficiare dello stralcio del versamento: in quanto la società scissa, singolarmente considerata, nel 2019 rispettava il limite dei ricavi.

3. Il conferimento di azienda
Nel diverso caso del conferimento d’azienda effettuato nel corso del periodo d’imposta 2020, infine, non dovrebbero porsi particolari problematiche in relazione alla modalità di determinazione del beneficio ex articolo 24 del decreto Rilancio. Il soggetto obbligato al versamento del saldo e acconto dell’Irap rimane il soggetto conferente, con la conseguenza che lo stralcio del versamento dell’Irap spetterà a condizione che il limite dei ricavi previsto dalla disposizione sia rispettato in capo a tale soggetto nell’anno 2019.


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