Irap cancellata e cessioni di tax credit: prelievo sulle sopravvenienze da chiarire
Lo stop al saldo 2019 del tributo regionale non può generare somme tassabili nel corso del 2020
Il tema della corretta contabilizzazione dal saldo Irap 2019 non dovuto (in base a quanto stabilito dall’articolo 24 del Dl Rilancio 34/20) è oggetto di molti dubbi tra gli operatori. Come è stato già evidenziato da diversi commentatori (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 27 maggio), si possono infatti proporre due soluzione opposte.
Quando rilevare la cancellazione
Da una parte si propende per la rilevazione dell’Irap effettivamente dovuta – quindi al netto del saldo – già nel bilancio relativo all’esercizio 2019, con conseguente appostazione di un minor costo alla voce 20 del conto economico. In questa direzione si è pronunciata Assonime con la “news legislativa” del 22 maggio 2020. E in tal caso avremmo perfetta coincidenza tra il costo per Irap imputato a conto economico e l’imposta dovuta da rilevare nel quadro IC del modello Redditi 2020.
Dall’altra parte, c’è chi sostiene la tesi opposta, invocando tra le argomentazioni a supporto anche il passaggio del Documento Oic 29, in forza del quale i fatti nuovi intervenuti dopo la chiusura del bilancio, che riflettono condizioni non esistenti alla medesima data, non vanno rilevati nel medesimo bilancio.
Operando in tal modo, si avrebbe uno stanziamento di Irap per l’esercizio 2019 calcolato in modo ordinario, rilevando nel 2020 la sopravvenienza attiva relativa al saldo non dovuto.
Il calcolo 2019 ordinario
Si trova certamente in questa condizione chi ha già approvato e depositato il bilancio di esercizio prima della promulgazione del Dl Rilancio 34/20. Ma anche altre imprese faranno questa scelta, per motivi di ordine pratico e di semplicità nel calcolo delle imposte per il 2019.
Chi opterà per questa soluzione dovrà comunque presentare un quadro IC con un’Irap dovuta già calcolata al netto del saldo, perché – se così non fosse – si verificherebbe sicuramente un disallineamento nel modello dichiarativo tra imposta esposta e imposta versata, che comporterebbe richieste di chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.
Inoltre, bisogna calcolare attentamente l’ammontare del saldo non dovuto nei casi in cui l’acconto per il 2019 non sia stato determinato con il metodo storico, bensì ricalcolato o semplicemente non versato. In questi casi sembra necessario operare il calcolo con il metodo storico e versare tardivamente il differenziale per arrivare al dato “storico” e poi considerare non dovuto il saldo così rideterminato.
La sopravvenienza attiva 2020
Ma per coloro che rileveranno la sopravvenienza attiva nel 2020 si pone certamente il tema delicato della imponibilità o meno di tale provento. Sul punto la stessa Assonime auspica un chiarimento legislativo in sede di conversione del Dl Rilancio. Ovviamente, sarebbe preferibile ottenere una pronuncia di legge sulla non imponibilità di tale differenza; però già oggi sussistono fondati argomenti per arrivare alla medesima conclusione.
In primo luogo il costo imputato alla voce Irap, relativamente al saldo 2019, è certamente un componente negativo non deducibile. La deducibilità dell’Irap sul calcolo imposte dirette, qualunque sia la motivazione addottata, necessita di un passaggio essenziale: che l’imposta regionale sia versata. Condizione evidentemente assente per il saldo 2019.
Ma se siamo di fronte a un’imposta indeducibile, la relativa sopravvenienza attiva non può che essere non tassabile, per evitare un fenomeno di doppia imposizione. In questo senso va rilevato che anche le imposte anticipate imputate in «avere» di conto economico vengono sottratte dall’imponibile con una variazione in diminuzione, il cui motivo risiede nella correlazione con componenti non dedotti.
Il nodo dell’imponibilità
Peraltro, il tema delle sopravvenienze attive da “legislazione Covid 19” sarà piuttosto esteso: pensiamo al credito d’imposta da locazione qualora sia ceduto al locatore come sconto sul corrispettivo della locazione. In sé il credito d’imposta è non tassabile per esplicita previsione di legge; ma nulla è detto in relazione al differenziale tra il valore nominale del credito e il corrispettivo della cessione.
Immaginiamo ad esempio un canone mensile di 1.000. Poniamo che il credito di 600 venga trasferito a un altro soggetto (locatore o altro imprenditore) per un corrispettivo di 500, anche sotto forma di sconto sul canone nel caso di cessione al locatore: il differenziale di 100 costituisce per il locatario una minusvalenza realizzata, e per il cessionario una sopravvenienza conseguita (ovviamente se il locatore è impresa) sulla quale si pone il tema della tassabilità.
Sul punto le Entrate - a proposito del differenziale da cessione dell’ecobonus in tema di lavori di edilizi - si sono espresse a favore dell’imponibilità con l’interpello 105/2020. La decisione presenta diversi profili criticabili (si veda l’articolo di NT+ Fisco del 10 maggio) ma al di là degli aspetti contestabili è importante che i contribuenti conoscano le regole in anticipo, così da poter valutare i profili fiscali nell’ambito delle trattative per la cessione dei crediti.