Imposte

Stop alla Pex sul ramo ceduto, doppia imposizione da evitare

Esenzione da salvaguardare sul plusvalore realizzato riferibile alla partecipazione

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di Luca Rossi e Riccardo Michelutti

Il principio di diritto 10/2021 delle Entrate nega l’applicabilità del regime di participation exemption alle partecipazioni costituenti uno degli elementi dell’azienda o complesso aziendale interessato da un evento fiscalmente rilevante, come la cessione a titolo oneroso del ramo (si veda l’articolo).

L’Agenzia giunge a tali conclusioni sottolineando l’unitarietà dell’azienda quale emerge sia dalle norme civilistiche sia dall’articolo 86 del Tuir, il quale testualmente dispone che «concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso». In pratica e semplificando il pensiero dell’Agenzia, l’unitarietà dell’azienda deve prevalere sui singoli elementi patrimoniali che la compongono, comportando così l’applicabilità del regime dell’articolo 86 ovvero dell’articolo 101 del Tuir al risultato unitario (positivo o negativo) originato dal realizzo del bene azienda.

La soluzione accolta nel principio di diritto non solo svuota di significato il principio sotteso all’articolo 87 del Tuir (che era quello di coordinare la tassazione della società con quella dei soci), ma si pone in un certo senso in contrasto con il divieto di doppia imposizione che, seppure codificato positivamente dall’articolo 163 del Tuir e dall’articolo 67 del Dpr 600/1973 solo con riferimento ai fenomeni di doppia imposizione giuridica, rappresenta un principio generale sovraordinato che deve guidare l’interprete nel prevenire anche fenomeni di doppia imposizione economica.

Il ragionamento deve partire da una considerazione fondamentale messa in evidenza anche dalla più autorevole dottrina (circolare Assonime 16/2021); ovvero il fatto che il regime di participation exemption codificato nell’ambito dell’articolo 87 del Tuir non è assolutamente un regime fiscale agevolativo, ma (al pari del regime di esclusione previsto per i dividendi nell’ambito dell’articolo 89 del Tuir) è un regime strutturale, introdotto nel contesto della riforma della tassazione degli utili societari, con la finalità di evitare il manifestarsi di un fenomeno di doppia imposizione economica in capo al socio. Poiché gli utili (attuali e prospettici) sono assoggettati ad imposizione in capo alla società partecipata, il socio non deve essere nuovamente assoggettato ad imposizione sul dividendo (che rappresenta l’utile netto della partecipata) né sulle plusvalenze (che rappresentano in via unitaria i profitti realizzati e non distribuiti dalla partecipata, come pure quelli che la stessa realizzerà e che il socio attualizza nel prezzo di cessione della partecipazione).

Se questa premessa viene condivisa - ma la natura strutturale (e non agevolativa) del regime di participation exemption emerge per tabulas dai documenti ufficiali che hanno accompagnato l’introduzione del regime di esclusione da imposizione dei dividendi e del regime di esenzione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni -, allora ci sembra che l’interprete debba cercare di raggiungere un risultato che non generi un fenomeno di doppia imposizione in capo al soggetto cedente le partecipazioni anche se contenute all’interno di un involucro unificante, nel caso rappresentato dall’azienda.

In altre parole, la valenza prevalente del divieto di doppia imposizione dovrebbe obbligare l’interprete ad accogliere un’interpretazione “adeguatrice” dell’articolo 86 del Tuir in grado di salvaguardare il regime di esenzione dell’articolo 87 alla parte del plusvalore realizzato nel contesto della cessione d’azienda ma riferibile al valore della partecipazione.

Né si oppongono ostacoli pratici all’accoglimento di tale soluzione. Infatti, la quantificazione di tale importo è abbastanza semplice ove si consideri che ciascun elemento patrimoniale contenuto all’interno dell’azienda ha un proprio costo fiscale e un proprio valore di mercato (come afferma chiaramente l’articolo 1, comma 5, del Dm 2 luglio 2014).

Resta inteso che l’interpretazione che qui si vuole avanzare, la quale richiede di atomizzare all’interno dell’azienda il risultato riferibile alle partecipazioni, deve valere anche ove questo fosse negativo e in quanto tale indeducibile in base all’articolo 101, comma 1, del Tuir.

Infine, l’interpretazione sopra proposta deve essere avanzata tutte le volte in cui l’atto di realizzo che involge una azienda che contiene al suo interno una o più partecipazioni genera un fenomeno di doppia imposizione. Ove invece tale fenomeno non si verifica, in quanto l’operazione posta in essere non ha carattere realizzativo, deve tornare ad assumere – a nostro avviso – rilievo l’azienda nella sua unitarietà. Si pensi a un conferimento di azienda neutrale in base all’articolo 176 del Tuir. In questo caso, quand’anche tale azienda contenesse al suo interno una o più partecipazioni, riteniamo che il regime di neutralità debba trovare applicazione con riferimento all’unitario complesso aziendale. E ciò, in quanto, non generandosi in questo caso alcun fenomeno di doppia imposizione o salto di imposta, non vi è alcuna necessità di derogare al regime di neutralità sancito dall’articolo 176 del Tuir.

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