No alla rivalutazione di parte dell’immobile non divisa al catasto
Secondo l’Agenzia si tratta di un bene unico anche ai fini contabili
Un’unica identificazione catastale del fabbricato impedisce di rivalutarne separatamente una porzione fisicamente distinta. La bozza di circolare sulla rivalutazione, posta in consultazione dall’agenzia delle Entrate, stabilisce che non è possibile rivalutare distintamente una parte di un immobile che è stata frazionata catastalmente solo nel corso del 2021. Per l’affrancamento dei disallineamenti, il vincolo di sospensione di imposta sul patrimonio netto può estendersi all’utile 2020 a condizione che lo stesso sia effettivamente accantonato a riserva.
La circolare tutto-quesiti su rivalutazione e riallineamento, che l’Agenzia ha posto in consultazione fino al 7 dicembre (e che dunque si tradurrà in un documento definitivo ben oltre la scadenza per l’invio delle dichiarazioni 2021), affronta, al paragrafo 2.4, le modalità di rivalutazione degli immobili per singolo bene. Tra le tante novità della rivalutazione del decreto agosto, vi è infatti l’eliminazione delle categorie omogenee: per ogni bene (mobile o immobile), l’impresa poteva scegliere se rivalutare, oppure no, ed anche se rivalutare con, o senza, riconoscimento fiscale.
Un dubbio era sorto sulla possibilità di rivalutare separatamente i fabbricati (ammortizzabili) dai terreni sottostanti e pertinenziali (non ammortizzabili). Il punto, che era stato risolto positivamente in ambito civilistico dall’Oic, non viene trattato nella bozza di circolare, che invece si sofferma sulla rivalutazione separata di una parte fisicamente distinta di un fabbricato la quale, fino al 31 dicembre 2020, risultava accatastata insieme al restante immobile. L’Agenzia risponde negativamente, precisando che i fabbricati identificati univocamente in catasto costituiscono bene unico sia ai fini della classificazione contabile sia per la presente rivalutazione.
Moti quesiti trattano della disciplina del riallineamento delle differenze civili-fiscali delle immobilizzazioni. Viene negata la possibilità, qualora non vi siano poste di patrimonio sufficienti da vincolare, di effettuare un riallineamento parziale. Si chiarisce inoltre che possono utilizzarsi per l’apposizione del suddetto vincolo anche riserve civilisticamente indisponibili (come la riserva da Fta delle società Ias adopter), purché non già in sospensione, nonché, in mancanza di riserve, il capitale sociale. L’utile del bilancio 2020 potrà essere portato ad incremento delle riserve utilizzabili per il vincolo solo qualora non vengano contestualmente distribuite. Se in bilancio vi sono perdite esposte, e dunque non ancora formalmente coperte, esse dovranno essere sottratte dal totale delle poste utilizzabili per apporre il vincolo esattamente come se la copertura avesse già avuto luogo.
Disco rosso, infine, per il riallineamento fiscale di divergenze che si sono create nel corso del 2020 a seguito di una operazione straordinaria. Il caso è quello di una società Alfa che, nel 2020, dopo avere acquistato il 100% di Beta, procede ad una fusione inversa. Il disavanzo viene allocato nel bilancio della incorporante ad incremento di un bene immateriale. Le Entrate affermano che questo disallineamento, non essendo presente in contabilità già al 31 dicembre 2019, non potrà essere affrancato pagando l’imposta sostitutiva prevista dal decreto agosto.