Controlli e liti

Studi di settore, accertamenti sempre più all’angolo

immagine non disponibile

di Salvina Morina e Tonino Morina


Dal 2017 gli studi di settore saranno sostituiti da indici di affidabilità fiscale. Ai contribuenti più affidabili saranno concessi benefici anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, per stimolare l’adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e migliorare la collaborazione tra Fisco e contribuenti. Insomma, basta con l’automatismo dello strumento induttivo che, in ogni caso, non passa più l'esame dei giudici tributari. Sbagliano perciò gli uffici che considerano ancora gli studi di settore uno strumento di accertamento.

La giurisprudenza
Come insegna la Cassazione, gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici. In questo senso, si vedano, tra le tante, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, a Sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009. Di recente, con il decreto di fissazione di adunanza del 3 dicembre 2016, la stessa Cassazione, a seguito di un ricorso presentato da un contribuente contro un accertamento da studi di settore, con sentenza favorevole per il Fisco, emessa della Ctr Sicilia, sezione staccata di Catania, 3020/34/15, depositata il 13 luglio 2015, ha considerato il ricorso manifestamente fondato.

Nello stesso decreto, è stato ribadito che gli studi di settore rappresentano un sistema di presunzioni semplici e non, come avevano sostenuto i giudici di secondo grado, «una presunzione legale con una inversione dell'onere della prova a carico del contribuente».

Le indicazioni di prassi
Alcuni uffici si sono resi conto che lo studio di settore non è uno strumento infallibile. Un esempio viene dall'agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Catania, che, per evitare un inutile contenzioso, non ha emesso un accertamento basato sullo studio di settore, che segnalava una differenza tra i compensi dichiarati e quelli presunti dallo studio per oltre 55mila euro. Il contribuente, dopo avere giustificato che i compensi erano quelli effettivi e che non aveva evaso nulla, aveva comunicato all'ufficio che non era disposto a pagare somme non dovute, anche per la ragione che lavorava solo con enti pubblici nei cui confronti era obbligato ad emettere fatture. In parole povere, non poteva evadere. Alla comunicazione del contribuente ha risposto saggiamente l'ufficio, archiviando la proposta di accertamento. L'archiviazione va nella direzione indicata dalla circolare 25/E/2014 , con la quale ha fornito importanti chiarimenti evidenziando «la necessità che i dati presenti negli studi di settore vengano sempre maggiormente impiegati quale strumento di selezione per l'ulteriore attività di controllo, piuttosto che quale mero strumento accertativo». Insomma, niente applicazione automatizzata dello studio come strumento di accertamento. Compito degli uffici è quello di colpire i veri evasori e, prima di emettere accertamenti infondati con numeri esagerati, devono considerare anche la grave crisi economica. Devono inoltre ricordarsi dell'autotutela, cioè dello strumento che può usare il cittadino per farsi ascoltare quando ritiene di avere subito una contestazione infondata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©