Adempimenti

Studi di settore, chance annotazioni per i semplificati non congrui

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di Antonio Zappi

Una significativa novità degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2017 è stata quella relativa all’introduzione dei «correttivi cassa», intervento resosi necessario per ritoccare le stime del software Gerico per le imprese minori in contabilità semplificata (articolo 18 del Dpr 600/1973) le quali, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir, determinano il reddito secondo un regime «misto» cassa-competenza. In tale regime gli studi di settore si compilano seguendo le modalità di determinazione del reddito previste dall’articolo 66, ma il tradizionale modello di stima dei ricavi di riferimento continua, invece, a basarsi su una correlazione economico-statistica tra costi e ricavi elaborato per una contabilità che adotta il principio di competenza ed è, quindi, ben possibile che si siano generate distorsioni che potrebbero aver impedito il raggiungimento della congruità naturale dei ricavi per il 2017, solo in ragione della modalità di determinazione del reddito.

L’assenza di effetti
Se, tuttavia, in molti casi i correttivi hanno funzionato per superare le anomalie applicative cassa/competenza, facendo restituire da Gerico valori non alterati in ordine alla congruità, normalità e coerenza, vi sono, invece, categorie di contribuenti per le quali i correttivi non hanno affatto svolto quel compito di salvaguardia che si erano prefissi.

Per alcune attività operanti nel settore dei servizi, ad esempio, i correttivi non sono riusciti ad evitare una non congruità causata esclusivamente dal regime contabile, mentre, nel caso di attività commerciali, la compilazione dei righi F07, F10 o F13 (nonché dei righi da F41 a F44) ha permesso di ricomporre alcune anormalità scaturenti dall’applicazione del nuovo regime, ma non per i contribuenti che hanno optato per il metodo della «registrazione» (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973), dato che in tale ipotesi i correttivi in argomento non entrano in funzione: in definitiva, nell’ultimo anno di applicazione, gli studi di settore lasceranno la scena non senza aver coniato anche una curiosa categoria di «non congrui» per mere ragioni contabili.

Al riguardo, laddove esiti di congruità e normalità non siano stati tecnicamente raggiunti dal contribuente solo in ragione di incassi/pagamenti differiti o anticipati rispetto al 2017 (o emissione della fattura, in caso di opzione per il criterio delle registrazioni), mai come quest’anno sarà utile giustificare al Fisco tale circostanza, con una puntuale annotazione nel campo «Note aggiuntive» di Gerico.

Niente premiale ma meno rischi
In tal modo, infatti, non si otterranno i benefici previsti per l’accesso al regime premiale dei «congrui» (inibizione dall’accertamento analitico-presuntivo, limitazione dell’accertamento sintetico e riduzione dei termini ordinari dell’accertamento), ma si ridimensionerà sicuramente il rischio della possibile inclusione del contribuente in specifici piani di controllo ed in selezioni accertatrici per indagini finanziarie previste dalla legge per coloro che risultano non congrui e/o non coerenti agli studi di settore (articolo 10, commi 9 e 10, del Dl 201/2011): anche per le Entrate, infatti, una simile non congruità non potrà certamente costituire indizio di evasione fiscale e spia selettiva per controlli di altra natura.

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