Successioni, per l’inventario si può chiedere una proroga di tre mesi
Le risposte del ministero dell’Economia alle Faqsul decreto Cura Italia
Adempimenti e termini relativi a dichiarazioni di successione, redazione dell’inventario di eredità, agevolazioni prima casa: sono questi alcuni degli argomenti su cui il Mef si è espresso nell’ambito di diverse Faq elaborate per interpretare la massa di norme legislative e regolamentari emanate in questi giorni.
Si tratta di risposte indubbiamente di estrema utilità, anche se non del tutto condivisibili.
L’articolo 31 del Dgs 346/90 (il Testo unico dell’imposta di successione e donazione) prescrive in un anno il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione di successione, da computare dalla data di apertura della successione stessa (e cioè dal decesso).
La normazione emergenziale non contempla esplicitamente questo adempimento e, quindi, ci si chiede se il termine annuale corra inesorabile oppure se si debba intendere sospeso.
Il Mef, seppur iniziando la Faq con l’utilizzo del modo verbale “condizionale” («potrebbe») afferma che si tratta di un termine che, appunto, «potrebbe rientrare» nell’ambito della disciplina che ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che si tratta di una dichiarazione da presentare alle Entrate, che essa comporta l’autoliquidazione di alcuni tributi e che è preordinata alla liquidazione dell’imposta di successione.
Di conseguenza, il Mef conclude (passando a utilizzare, questa volta, il modo verbale “indicativo”) che qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Dl Cura Italia (quindi tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020).
Il chiamato all’eredità che è nel possesso dei beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. Se entro tale termine non è stato in grado di completare l’inventario, può richiedere una proroga al Tribunale del luogo dell’apertura della successione, la quale, di regola, non può eccedere un periodo di (altri) tre mesi. Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta che il chiamato si deve considerare erede privo dello “scudo” del beneficio di inventario (articolo 485, Codice civile). Al Mef è stato, dunque, chiesto se il primo termine trimestrale sia da intendersi sospeso. La risposta è negativa, ma francamente può dubitarsi di questa negatività: sia per un profilo materiale (la difficoltà di accedere al Tribunale del luogo di apertura della successione) sia per un profilo giuridico: i termini giudiziari sono sospesi e, di conseguenza, si dovrebbero considerare sospesi anche i termini correlati all’emanazione di provvedimento giudiziario, quale è il predetto decreto di proroga. Infine, c’è da chiedersi: se anche la proroga sia ottenuta, ma dopo la scadenza del primo trimestre, vige ancora la protezione del beneficio di inventario o è definitivamente persa ?
La prima casa
Per quanto riguarda l’agevolazione “prima casa” pullula di termini da rispettare: 18 mesi per trasferire la residenza nel Comune ove è sita l’abitazione oggetto di acquisto; un anno per comprare un’altra abitazione al fine di evitare la decadenza derivante dall’alienazione della precedente prima casa (effettuata entro i cinque anni dal suo acquisto); un anno per conseguire il credito d’imposta riacquistando una prima casa dopo aver venduto la precedente. Ebbene, per il Mef, stando alla normativa emergenziale fin qui emanata nessuno di questi termini è oggetto di sospensione.