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Sugar tax in cerca di rimborso per le vendite estere

La circolare 19/2020 di Assonime affronta i nodi collegati al perimetro soggettivo dell’imposta sulle bibite analcoliche

Per la sugar tax resta il rebus dell’individuazione dei soggetti obbligati e della tracciabilità della filiera per l’ottenimento, ove possibile, dei rimborsi per i tributi indebitamente versati.

Come già da più parti segnalato, anche Assonime interviene con un ulteriore circolare (19/2020), per affrontare le regole applicative della nuova imposta sul consumo di bevande edulcorate, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2021.

In effetti, le incognite che accompagnano la norma – come anche quelle relative alla norma gemella che tasserà il consumo di contenitori in plastica monouso – sono molte, a cominciare dai profili soggettivi dell’imposta.

Semplificando, la tassa si applicherà, tra l’altro, ai fabbricanti nazionali di bevande edulcorate condizionate per la vendita al minuto, rendendosi esigibile all’atto della cessione a clienti nazionali. Questa formulazione della norma, per la verità piuttosto infelice, rende difficile individuare il soggetto passivo nelle ipotesi in cui, ad esempio, un committente extraunionale incarichi un toller nazionale della produzione di bevande edulcorate.

In questa ipotesi, il cortocircuito potenziale è il seguente: se obbligato è il fabbricante, questi non procede ad alcuna cessione, fatturando solo un servizio; se obbligato è il committente, questi non è nazionale, come pare richiesto dalla norma. Si suppone che la scelta possa cadere sulla seconda ipotesi, più coerente con l’intero impianto normativo, magari ipotizzando formule di rappresentanza ad hoc.

L’altro tema di assoluto rilevo attiene alla tracciabilità dell’imposta ai fini del rimborso; anche Assonime, infatti, individua quale questione di interesse l’ipotesi in cui le merci che hanno scontato il tributo sono poi esportate o cedute nel territorio unionale.

In queste ipotesi lo spazio per l’ottenimento del rimborso da parte, ad esempio, del secondo o terzo cessionario nazionale è normativamente stretto, ma un’interpretazione sistematica delle norme analoghe previste dal legislatore in materia di accise, altre imposte di consumo e, addirittura, plastic tax, dovrebbero suggerire l’apertura estesa al sistema dei rimborsi per un’imposizione, si rammenta, che è pesantissima, forse in misura ancor maggiore rispetto a quanto cubato nella relazione illustrativa introduttiva.

In effetti, la sugar tax si applica in ragione del potere edulcorante dei singoli zuccheri contenuti nelle bevande che, di per sé, hanno un costo di produzione e prima vendita molto basso; non applicandosi ad valorem, ma “a peso specifico”, si calcola che il tributo impatti in misura superiore all’Iva, non essendo peraltro mai detraibile.

Ad ogni modo, i temi in discussione non sono pochi e si attende, al più tardi per la fine di ottobre, l'emanazione di un decreto da parte del Mef che si ritiene possa fare chiarezza su molti aspetti della norma.

Sono ancora in discussione, infatti, le definizioni di «potere edulcorante», di pre-identificazione degli operatori, di tenuta dei registri, di e-commerce; un quadro generale sul quale, come testimonia Assonime, si impone un’attenzione elevatissima da parte delle imprese che rischiano impatti in termini di maggiori costi assai elevati se non preventivamente pianificati.