Controlli e liti

Sui proventi illeciti non dichiarati può scattare anche il reato tributario

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di Laura Ambrosi

I proventi illeciti devono essere tassati, e ove l'importo non dichiarato superi la soglia di rilevanza penale scatta anche il reato tributario non potendosi sostenere che si verificherebbe una forma di autodenuncia. A precisarlo è la Corte di Cassazione, sez. 3 pen, con la sentenza 37107 depositata ieri
Ad un amministratore di condominio era contestato il reato di omessa dichiarazione dei redditi per aver omesso di denunciare oltre 700.000 euro di cui si era indebitamente appropriato. La Procura otteneva dal GIP il sequestro di beni mobili ed immobili nei suoi confronti per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
A seguito della conferma della misura cautelare, l'indagato ricorreva per cassazione, evidenziando, tra l'altro, la violazione del principio - previsto anche dalla CEDU - di non auto incriminazione vigente nel processo penale (c.d. “nemo tenetur se detergere”). In sostanza veniva fatto osservare che se l'indagato avesse avuto l'obbligo di dichiarare la somma illecitamente sottratta di fatto si sarebbe autodenunciato
La difesa eccepiva, inoltre, che era pressoché impossibile tassare la somma in questione in quanto i modelli di dichiarazione non prevedevano l'indicazione di proventi derivanti da attività illecite. La Cassazione ha respinto il ricorso. Non sussiste, innanzitutto, la violazione del principio del “nemo tenetur se detergere” in quanto esso riguarda il diritto di tacere a non contribuire alla propria incriminazione operante esclusivamente nell'ambito di un procedimento penale già attivato. Nella specie, invece, sono violate le regole di comportamento tenute a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva, infatti il diritto di difesa non comporta anche quello di arrecare offese ulteriori. La asserita violazione del divieto di autodenuncia è comunque recessiva rispetto all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione) dichiarando tutti i redditi prodotti.
Per quanto concerne la tipologia di reddito da dichiarare, la sentenza ricorda che i proventi illeciti quando non assimilabili ad una delle categorie di reddito previste dall'art. 6 del TUIR, sono inclusi tra i redditi diversi, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale.
Il principio espresso conferma una interpretazione molto rigorosa, ma non pare considerare che l'obbligo di dichiarazione è subordinato al mancato assoggettamento a sequestro o confisca dei proventi illeciti che il contribuente non può conoscere al momento dell'illecito. Basti pensare, poi, che se la Procura avesse effettuato il medesimo sequestro per il reato principale non ricorreva alcun obbligo dichiarativo

Cassazione, III sezione penale, sentenza 37107 del 26 luglio 2017

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