Imposte

Super Ace, doppio calcolo per le sterilizzazioni antielusive

Gli importi 2021 impattano sulla base super Ace, quelli fino al 2020 sull'ordinaria. Da chiarire le modalità per allocare gli incrementi di finanziamenti e titoli

di Luca Gaiani

Nel calcolo della super Ace, le sterilizzazioni vanno ripartite tra la quota maturata fino al 2020 e l’eventuale eccedenza 2021. Nelle risposte a Telefisco è stato previsto che le riduzioni che si sono verificate nel 2021 vanno imputate prioritariamente agli incrementi realizzati nello stesso anno, ma restano da chiarire le modalità di allocazione delle sterilizzazioni, che si calcolano confrontando il saldo di fine esercizio con quello esistente al 31 dicembre 2010.

Incrementi con rivalutazione

Nella determinazione dell’agevolazione Ace per l’esercizio 2021, i contribuenti devono fare i conti con lo sdoppiamento dei calcoli che si riflette anche nel modello di dichiarazione che prevede due distinti riquadri. Occorre infatti dividere i conteggi tra l’importo (lordo – riduzioni = netto) che si è generato nel 2021 (riquadro RS112A) e quello maturato fino a tutto il 31 dicembre 2020 (RS113).

Il primo step è il calcolo degli incrementi lordi dell’esercizio 2021: utili accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e conferimenti in denaro dei soci (o rinunce a precedenti crediti), questi ultimi senza ragguaglio al tempo se l’importo degli incrementi (netti da riduzioni) non supera 5 milioni. Entra tra gli utili a riserva, e dunque influenza la super Ace anche la parte di riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio 2020 che si considera “realizzata” civilisticamente a seguito del transito a conto economico della quota di ammortamento sui valori rivalutati. L’importo della riserva che diventa valido a questi fini è pari al 97% della maggior quota di ammortamento, o all’87% se la riserva ha accolto anche l’imposta da affrancamento del 10 per cento.

Decrementi del 2021

Occorre poi calcolare i decrementi (distribuzioni di riserve), le riduzioni antielusive (versamenti in conto capitale a società del gruppo, acquisti da società consociate di aziende o partecipazioni di controllo solo se con corrispettivo in denaro: risposta 82/2022) e le sterilizzazioni (antielusive e non) che si sono verificati nel solo anno 2021, i quali vanno a decurtazione degli incrementi dello stesso anno e, solo per l’eccedenza (decrementi superiori agli incrementi), intaccano la base dell’Ace ordinaria.

Se gli incrementi, al netto di riduzioni e decrementi, superano 5 milioni di euro, l’eccedenza rispetto a tale soglia si trasferisce dalla super Ace all’agevolazione ordinaria (RS113). In relazione a questa sola eccedenza (calcolata come detto al netto di decrementi e riduzioni), “rivive” il meccanismo di ragguaglio temporale dei versamenti dei soci come chiariscono le istruzioni ministeriali al rigo RS112A, colonna 3. del modello Redditi 2022.

Rebus sterilizzazioni

Un aspetto problematico si pone per stabilire l’importo delle sterilizzazioni (incremento di finanziamenti a società del gruppo e incremento di titoli diversi da partecipazioni) di “competenza” del 2021 e dunque da allocare prioritariamente ad abbattimento degli incrementi lordi dello stesso anno. Entrambe le sterilizzazioni, infatti, si quantificano, di anno in anno, confrontando il saldo delle poste in questione a due date limite: data chiusura esercizio contro 31 dicembre 2010. In queste situazioni, un incremento esistente a fine 2020 potrebbe dunque essere stato in parte riassorbito nel 2021 senza che ciò appaia in modo evidente dal suddetto calcolo unitario. In prima battuta, si sarebbe dunque portati a ipotizzare che l’incremento (2021 vs 2010) sia tutto e sempre ascrivibile all’esercizio in esame, ma ciò non pare corretto dal punto di vista sistematico. Si deve dunque ritenere che anche questo calcolo vada sdoppiato mettendo a confronto l’incremento 2020-2010, da un lato, con quello 2021-2010 dall’altro. Solo l’eventuale ulteriore incremento (differenza in più del 2021 sul 2020) sarà da allocare sulla base della super Ace. Ad esempio, si ipotizzi che il saldo dei titoli non partecipativi abbia assunto i seguenti importi: 500mila euro al 31 dicembre 2010; 700mila al 31 dicembre 2020; 750mila euro al 31 dicembre 2021. L’incremento totale 2021-2010, pari a 250mila euro, andrà imputato al 2021 (ed inserito nel rigo RS113, col. 3) solo per 50mila euro (pari all’ulteriore incremento rispetto al 2020) mentre concorrerà al conteggio della base Ace ordinaria (RS113 col. 3) per la quota già presente nel 2020 (200mila euro). Qualora invece il saldo dei titoli al 31 dicembre 2021 fosse pari a 680mila euro, tutto l’incremento rispetto al 2010 (180mila euro) si allocherà nella base Ace ordinaria.

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