Superammortamento solo per i registratori telematici nuovi acquistati nel 2019
Sì allo sfruttamento della maggiorazione. Attenzione al limite per l’ammortamento in un unico esercizio
Uno degli ultimi investimenti eseguiti nel 2019 che potrà fruire della disciplina del superammortamento, incentrata sulla variazione diminutiva parametrata all’ammortamento, è l’acquisto del registratore di cassa telematico. Per gli acquisti eseguiti dal 2020 in poi cambia lo scenario dell’agevolazione fiscale sull’investimento in beni strumentali nuovi. In merito al caso del registratore telematico si concentrano una serie di tematiche che è necessario analizzare in una ottica globale. Iniziamo dal tema del credito d’imposta concesso a norma dell’articolo 2 del Dlgs 127/2015, pari al 50% valore di acquisto con un massimo di 250 euro.
Il bonus per i registratori telematici
Anzitutto va segnalato che tale credito d’imposta non va confuso con quello che spetterà per gli acquisti eseguiti dal 2020 in poi e derivante dalla legge 160/2019, nel senso che a parte la misura molto diversa della agevolazione occorre anche notare che il credito d’imposta del 50% concorre alla formazione dell’imponibile (a differenza del credito del 6% spettante per acquisti 2020) e ciò suggerisce di scegliere , quale opzione contabile, la riduzione diretta del valore del cespite, eseguendo ammortamenti al netto del credito stesso. Al contrario per il credito d’imposta 2020, che è non imponibile ai fini reddituali, risulta preferibile contabilizzare il credito quale provento alla voce A.5 del conto economico. Per gli acquisti eseguiti dal 2020 in poi di registratori telematici i due crediti spettano congiuntamente.
Il costo d’acquisto al lordo del credito d’imposta
In secondo luogo analizziamo il calcolo del superammortamento, partendo dal dubbio sulla base di computo dell’incremento figurativo del 30 per cento: va considerato il valore di acquisto al netto o al lordo del credito d’imposta? Ipotizziamo che il costo del registratore sia di 500 euro, con un credito d’imposta di 250 euro. L’incremento del 30% si calcola su 500 o su 250? La questione verte sulla corretta classificazione del credito d’imposta come contributo in conto impianti e sul rapporto tra superammortamento e contributo in conto impianti , tema sul quale si registra un conflitto interpretativo interno alla stessa agenzia delle Entrate, posto che mentre nella circolare 23/E/2016 si prevede che l’incremento da superammortamento sia da calcolare sul costo del bene al netto del contributo, nella successiva circolare 4/E/2017 si afferma esattamente il contrario. Dando per scontato che l’ultima pronuncia in ordine di tempo abroghi quelle precedenti che siano in contrasto con la medesima, risulterà corretto considerare l’incremento calcolandolo sul costo di acquisto al lordo del credito d’imposta, pertanto nell’esempio sopra riportato si calcolerà il 30% su 500.
Superammortamento in un’unica soluzione
In terzo luogo si affaccia il problema di come eseguire l’ammortamento e conseguentemente il superammortamento, se cioè sia possibile, ai fini della verifica del limite di 516 euro per eseguire l’ammortamento in unico esercizio, considerare il bene al netto dell’incremento del 30 per cento. Infatti , tornando al nostro esempio, applicando il 30% su 500 si avrà un risultato di 650 che supera il tetto fissato dall’articolo 102, comma 5, del Tuir. Sul punto però era intervenuta in modo univoco la risoluzione 145/E/2017 affermando che l’incremento del 30% spiega efficacia esclusivamente per calcolare la variazione diminutiva, pertanto il bene (nel nostro esempio) resta entro il limite per l’ammortamento in unica soluzione e se si opera in tal senso anche la variazione diminutiva da superammortamento sarà beneficiabile in unica soluzione.
La novità del bene
Va posta attenzione però al fatto che ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta del 50% non è necessario che il registratore telematico sia nuovo, mentre per ottenere l’agevolazione da superammortamento questa condizione risulta necessaria.
Le tempistiche per i forfettari
Infine va ricordato un recente passaggio interpretativo della circolare 3/E/2020 che ha confermato che anche i soggetti in regime forfettario possono fruire del credito d’imposta del 50 per cento (si veda l’articolo di Giorgio Gavelli su NT+ Fisco). Tuttavia costoro, non eseguendo liquidazioni periodiche Iva, lo potranno utilizzare in compensazione a partire dal mese successivo a quello di acquisizione e di avvenuto pagamento.
Marco Magrini
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