Superbonus 110%, se la cessione non è stata comunicata alle Entrate è possibile la detrazione
Possibile detrarre in dichiarazione anche una parte del beneficio, fino a saturazione della sua capienza d’imposta lorda annuale, e cedere le restanti quote
Se l’opzione di cessione è stata espressa, da parte del contribuente, con l’invio della comunicazione telematica alle Entrate (in forza di contratto di cessione stipulato con il soggetto cessionario); e se essa non è stata ancora accettata da parte del cessionario, significa che tale operazione si colloca in una sorta di limbo e che esige o l’accettazione o il rifiuto da parte del cessionario stesso, per poter essere sbloccata (a meno che, tra le clausole contrattuali del contratto di cessione, non siano state previste modalità con cui le parti contraenti possono sciogliersi dall’impegno assunto, di finalizzare la cessione del credito pattuita). In ogni caso, sino a che tale peculiare situazione di stallo non venga ad essere risolta, qualunque scelta diversa effettuata dal contribuente rischia di essere messa in discussione dalla possibile accettazione da parte del cessionario del credito in questione. Qualora, invece, il cessionario rifiutasse la comunicazione di opzione, trattandosi di spese sostenute nell’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà legittimamente cedere il credito a un nuovo soggetto cessionario, avvalendosi del meccanismo della remissione in bonis di cui alla circolare 33/E/2022 e pagando la prescritta sanzione di 250 euro, entro il 30 novembre 2023 (essendo decorso il termine di legge ordinario per cedere i crediti afferenti all’annualità 2022, fissato al 31 marzo 2023). In caso contrario, il contribuente potrà fruire della detrazione spettante nella sua dichiarazione dei redditi, fino a saturazione della sua capienza d’imposta lorda annuale; tenendo presente l’ulteriore facoltà che gli è concessa, di operare in questi termini anche solo per una o alcune delle quote annuali in cui è ripartito il beneficio, cedendo poi in blocco le altre (secondo quanto disposto al punto 1.3 del provvedimento direttoriale n. 35873 del 3 febbraio 2022, integrato dal provvedimento n. 202205/2022).
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