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Superbonus 110%, se la cessione non è stata comunicata alle Entrate è possibile la detrazione

Possibile detrarre in dichiarazione anche una parte del beneficio, fino a saturazione della sua capienza d’imposta lorda annuale, e cedere le restanti quote

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di Silvio Rivetti

La domanda

Ho inviato il primo stato di avanzamento dei lavori per il 30% nei primi giorni di ottobre 2022 con cessione a Poste Italiane; successivamente, su richiesta di Poste Italiane, è stata integrata la documentazione in due volte. Ora sono in attesa di conferma e accredito del quantum. Poiché il portale di Poste Italiane è ancora chiuso per nuove cessioni di credito (in questo caso stato finale dei lavori al 31 dicembre 2022, completamento pratica) chiedo se ci sia un termine entro il quale comunicare all’agenzia delle Entrate la cessione del credito o se devo procedere con la richiesta di sconto fiscale sul 730, avendo la capacità di sconto in quattro anni per l’importo contabilizzato di 20.535,79, pari al 110% di 22.589,37, con decorrenza dalla dichiarazione 2023 e dichiarazione congiunta tra coniugi.
A. C. - Legnano

Se l’opzione di cessione è stata espressa, da parte del contribuente, con l’invio della comunicazione telematica alle Entrate (in forza di contratto di cessione stipulato con il soggetto cessionario); e se essa non è stata ancora accettata da parte del cessionario, significa che tale operazione si colloca in una sorta di limbo e che esige o l’accettazione o il rifiuto da parte del cessionario stesso, per poter essere sbloccata (a meno che, tra le clausole contrattuali del contratto di cessione, non siano state previste modalità con cui le parti contraenti possono sciogliersi dall’impegno assunto, di finalizzare la cessione del credito pattuita). In ogni caso, sino a che tale peculiare situazione di stallo non venga ad essere risolta, qualunque scelta diversa effettuata dal contribuente rischia di essere messa in discussione dalla possibile accettazione da parte del cessionario del credito in questione. Qualora, invece, il cessionario rifiutasse la comunicazione di opzione, trattandosi di spese sostenute nell’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà legittimamente cedere il credito a un nuovo soggetto cessionario, avvalendosi del meccanismo della remissione in bonis di cui alla circolare 33/E/2022 e pagando la prescritta sanzione di 250 euro, entro il 30 novembre 2023 (essendo decorso il termine di legge ordinario per cedere i crediti afferenti all’annualità 2022, fissato al 31 marzo 2023). In caso contrario, il contribuente potrà fruire della detrazione spettante nella sua dichiarazione dei redditi, fino a saturazione della sua capienza d’imposta lorda annuale; tenendo presente l’ulteriore facoltà che gli è concessa, di operare in questi termini anche solo per una o alcune delle quote annuali in cui è ripartito il beneficio, cedendo poi in blocco le altre (secondo quanto disposto al punto 1.3 del provvedimento direttoriale n. 35873 del 3 febbraio 2022, integrato dal provvedimento n. 202205/2022).

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