Imposte

Superbonus anche per le porzioni di fabbricato in corso di definizione

La risposta a interpello 599 assimila il caso degli F/4 a quello degli immobili collabenti

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di Giuseppe Latour

Superbonus applicabile alle unità accatastate in categoria F/4, le porzioni di fabbricato in corso di definizione. A loro, infatti, si applica lo stesso ragionamento delle unità collabenti (F/2). Lo spiega l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 599/2021.

Il caso riguarda un edificio composto da tre unità, per il quale si sta avviando un progetto di demolizione con ricostruzione. Una di queste unià è iscritta nel Catasto fabbricati con la categoria F/4 (unità in corso di definizione).

Si tratta di una delle cosiddette «categorie fittizie», in cui rientrano tutte quelle individuate dalla lettera F. Sul punto, con la circolare dell’agenzia del Territorio 4/T/2009 (par. 3.3) è stato chiarito che - dice l’interpello - «la scelta di istituire tali categorie fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di unità immobiliari urbane, donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari urbane)».

A questo tipo di immobili non è attribuita alcuna rendita catastale. Per loro si potrà applicare lo stesso principio che riguarda le spese sostenute per gli interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, le unità collabenti. La circolare n. 7/E del 2021 ha, infatti, ribadito che anche per loro spettano le detrazioni per le ristrutturazioni.

Pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, infatti, questi edifici «possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente». Fondamentale, però, è che ci siano gli altri requisiti relativi al 110% e che l’intervento sia qualificato come ristrutturazione edilizia.

Quindi, per accedere alle agevolazioni relative al risparmio energetico, «deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento», riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria. Questo perché, «ai fini della predetta agevolazione, gli edifici oggetto degli interventi devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento».


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