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Superbonus, niente restituzione al cedente per il credito accettato

Il cessionario divenuto incapiente può cedere l’importo solo a banche o intermediari finanziari

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di Marco Zandonà

La domanda

Si chiede se il cessionario con l’assenso del cedente, dopo aver accettato l’acquisto di un credito di superbonus sulla piattaforma dell’agenzia delle Entrate e averne utilizzato - in un anno - una piccola parte, può restituirglielo poiché non ha più capienza Irpef per utilizzarlo? Oppure come fare per disfarsene?
G. T. - Cosenza

Nel caso descritto, la risposta è negativa. Il cessionario non può restituire al cedente le quote residue del credito di superbonus che ha acquistato, nemmeno con l'assenso di quest'ultimo. L'articolo 121, comma 1-quater, del Decreto Rilancio (Dl 34/2020), convertito in legge 77/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall'opzione per la cessione del superbonus «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione» all’agenzia delle Entrate. Ciò ...