Superbonus, niente restituzione al cedente per il credito accettato
Il cessionario divenuto incapiente può cedere l’importo solo a banche o intermediari finanziari
Nel caso descritto, la risposta è negativa. Il cessionario non può restituire al cedente le quote residue del credito di superbonus che ha acquistato, nemmeno con l'assenso di quest'ultimo. L'articolo 121, comma 1-quater, del Decreto Rilancio (Dl 34/2020), convertito in legge 77/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall'opzione per la cessione del superbonus «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione» all’agenzia delle Entrate. Ciò ...