Contabilità

Svalutazione dei crediti, il 5% solo sul fondo dedotto

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di Luca Gaiani

Per la svalutazione dei crediti , il limite del 5% si riferisce all’ammontare del solo fondo effettivamente dedotto ai sensi dell’articolo 106 del Tuir e non invece di tutti i fondi rischi su crediti iscritti in bilancio. La conferma - invero scontata - viene dalla risoluzione 65/E diffusa ieri dalle Entrate. In sede di interpello, un contribuente, richiamando la sentenza 13458/2015 della Cassazione, ha chiesto se il plafond previsto per il fondo svalutazione crediti dall’articolo 106 del Tuir (5% del valore dei crediti iscritti in bilancio) debba essere riferito all’importo delle (sole) svalutazioni dedotte o all’intero ammontare dei fondi civilistici (compresi quelli tassati). L’Agenzia, richiamando il chiaro disposto della norma (che parla espressamente di ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti “dedotti”), come pure la circolare 26/E/2013, afferma che non è in alcun modo in discussione che il plafond si riferisca ai soli fondi “fiscali” e non certo all’intero ammontare delle svalutazioni civilistiche. Pertanto, laddove ad esempio il valore dei crediti sia 1.000, il fondo articolo 106 (dedotto) sia pari a 60 e il totale dei fondi civilistici sia 80 (di cui 20 tassati), il plafond di 50 (1.000 x 5%) andrà confrontato con il solo fondo di 60 comportando una ripresa a tassazione di 10.

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