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Tardivo reverse charge, il ravvedimento taglia la sanzione

La violazione non meramente formale

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di Giorgio Confente

La domanda

Per le cessioni di beni effettuate da un soggetto extra-Ue sul territorio italiano (articolo 17, secondo comma, decreto Iva, Dpr 633/1972) è il committente che ha l’obbligo di applicare l’Iva attraverso il regime del reverse charge e l’emissione di un’autofattura nei termini previsti per la fatturazione attiva (data operazione, articolo 6, Dpr 633/1972). Si chiede che tipo di irregolarità, formale o meramente formale, commette un committente/cessionario che registra ai fini Iva una fattura di un soggetto extra-Ue ricevuta, per esempio, il 20 luglio, per una cessione di beni posta in essere sul territorio italiano nel mese precedente (articolo 17, Dpr 633/1972) applicando il reverse charge con l’integrazione della fattura anziché procedere all’emissione di un’autofattura e alla registrazione della stessa con riferimento alla data dell’operazione?
A. R. - Napoli

Si ritiene che le irregolarità descritte (tardivo reverse charge e omessa autofatturazione) possano essere qualificate come «meramente formali» e, pertanto, non siano sanzionabili a norma dell’articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 472/1997, sul presupposto che non è stato recato alcun pregiudizio all’attività di controllo, essendo stata registrato l’acquisto, anche se con qualche giorno di ritardo. Per effetto del tracciamento, l’operazione confluirà nelle relative dichiarazioni (esterometro, Lipe, liquidazione periodica, e dichiarazione Iva). Dal tenore della domanda, si può dare per scontato che il ritardo non ha comportato alcun effetto sul versamento delle imposte, non essendo il committente in pro rata. Nell'ipotesi in cui non si ravvisassero i presupposti per la qualificazione della violazione come «meramente formale», sempre che non sussistano limitazioni alla detrazione, troverebbe applicazione la sanzione fissa compresa fra 500 euro e 20mila euro (articolo 6, comma 9 bis, del decreto legislativo 471/1997). Il minimo edittale di 500 euro può essere ridotto a 55,56 euro (1/9) se il ravvedimento operoso è eseguito entro 90 giorni (articolo 13, del decreto legislativo 472/1997).

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