Tardivo reverse charge, il ravvedimento taglia la sanzione
La violazione non meramente formale
Si ritiene che le irregolarità descritte (tardivo reverse charge e omessa autofatturazione) possano essere qualificate come «meramente formali» e, pertanto, non siano sanzionabili a norma dell’articolo 6, comma 5 bis, del decreto legislativo 472/1997, sul presupposto che non è stato recato alcun pregiudizio all’attività di controllo, essendo stata registrato l’acquisto, anche se con qualche giorno di ritardo. Per effetto del tracciamento, l’operazione confluirà nelle relative dichiarazioni (esterometro, Lipe, liquidazione periodica, e dichiarazione Iva). Dal tenore della domanda, si può dare per scontato che il ritardo non ha comportato alcun effetto sul versamento delle imposte, non essendo il committente in pro rata. Nell'ipotesi in cui non si ravvisassero i presupposti per la qualificazione della violazione come «meramente formale», sempre che non sussistano limitazioni alla detrazione, troverebbe applicazione la sanzione fissa compresa fra 500 euro e 20mila euro (articolo 6, comma 9 bis, del decreto legislativo 471/1997). Il minimo edittale di 500 euro può essere ridotto a 55,56 euro (1/9) se il ravvedimento operoso è eseguito entro 90 giorni (articolo 13, del decreto legislativo 472/1997).
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