Tassabile l’utilizzo della riserva per il disavanzo
È tassabile l’utilizzo della riserva in sospensione d’imposta a copertura del disavanzo da annullamento che emerge a seguito di una fusione per incorporazione. Il chiarimento arriva dalla risposta 316 pubblicata ieri con cui le Entrate analizzano le conseguenze fiscali di una particolare ipotesi di utilizzo del saldo attivo di rivalutazione.
La società istante aveva incorporato una società interamente partecipata e, per effetto della fusione, aveva registrato un disavanzo di annullamento pari alla differenza tra valore di carico della partecipazione e patrimonio netto della incorporata. Tale differenza, per il contribuente, non originava da maggiori valori dell’attivo della società incorporata o a un avviamento, ma piuttosto dalle perdite registrate dalla partecipata, che avevano determinato un valore di iscrizione in bilancio superiore rispetto al valore della stessa; la mancata svalutazione della partecipazione era dovuta ad una stima degli amministratori secondo cui la perdita di valore non era durevole. In tali situazione, quando il disavanzo da annullamento corrisponde a perdite pregresse, l’Oic 4 prevede che lo stesso vada portato in diminuzione del patrimonio netto post-fusione, attraverso la compensazione con una o più riserve o, se ciò non è possibile, imputandolo al conto economico.
In tale contesto, la società incorporante aveva in passato rivalutato il valore degli immobili attraverso la disciplina prevista dall’articolo 15 del decreto legge 185/08. La legge di rivalutazione prevede che il saldo attivo vada imputato al capitale o a una speciale riserva, che ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d’imposta, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto mediante delibera dell’assemblea straordinaria. Unica eccezione a tale principio è rappresentata dall’utilizzo della riserva per la copertura di perdite, che non richiede una delibera dell’assemblea straordinaria, anche se non si potrà procedere alla distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa non venga interamente reintegrata o ridotta mediante deliberazione dell’assemblea straordinaria.
Ciò premesso, la società intendeva imputare il disavanzo da annullamento emerso a seguito della fusione per incorporazione non a incremento del valore dei beni dell’incorporata o dell’avviamento (non sussistendone le condizioni), ma a riduzione della riserva in sospensione d’imposta; riteneva in proposito che l’utilizzo della riserva in sospensione a copertura del disavanzo da annullamento non comporti tassazione a carico della società, in quanto la disciplina della rivalutazione monetaria prevede la tassazione del saldo attivo in capo alla società solo in caso di distribuzione della riserva stessa ai soci. L’Agenzia tuttavia non ha sposato la tesi della società, ritenendo che - qualora l’impresa decida di imputare il disavanzo da annullamento a riduzione del saldo attivo di rivalutazione in sospensione d’imposta - tale utilizzo sarà tassabile.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 316/2019
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di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi