L'esperto rispondeImposte

Tassato al 5% il secondo pilastro svizzero percepito dal lavoratore rimpatriato

La risoluzione 3/2020 che prevedeva la tassazione separata è stata superata dalla modifica all’articolo 76 della legge 413/1991, in vigore dal 1° gennaio 2023, prevista dalla legge 197/2022

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Fabrizio Cancelliere

La domanda

Un contribuente rimpatriato dalla Svizzera ha percepito in unica soluzione la liquidazione del secondo pilastro svizzero. La liquidazione comprendeva la parte versata dall’ex datore di lavoro svizzero, la parte versata direttamente dal lavoratore e i rendimenti di quanto versato nel tempo. È corretta la tassazione di tutto quanto percepito nel quadro RM del modello Redditi Pf con imposta sostitutiva al 5%, come previsto dall’articolo 76 della legge 413/1991, modificata dal 1° gennaio 2023 dalla legge 197/2022?
L. L. - Cremona

In merito al caso di prestazione da secondo pilastro svizzero (cosiddetto Llp) corrisposta in unica soluzione, si conta una posizione di prassi (risoluzione 3/E/2020) secondo la quale tali somme andrebbero assoggettate a tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a, secondo periodo, del Tuir (Dpr 917/1986). Tuttavia, tale posizione dovrebbe essere superata, in quanto emessa prima della modifica normativa, citata dal lettore, con la quale è stato integrato l’articolo 76 della legge...