Tassato al 5% il secondo pilastro svizzero percepito dal lavoratore rimpatriato
La risoluzione 3/2020 che prevedeva la tassazione separata è stata superata dalla modifica all’articolo 76 della legge 413/1991, in vigore dal 1° gennaio 2023, prevista dalla legge 197/2022
In merito al caso di prestazione da secondo pilastro svizzero (cosiddetto Llp) corrisposta in unica soluzione, si conta una posizione di prassi (risoluzione 3/E/2020) secondo la quale tali somme andrebbero assoggettate a tassazione separata a norma dell’articolo 17, comma 1, lettera a, secondo periodo, del Tuir (Dpr 917/1986). Tuttavia, tale posizione dovrebbe essere superata, in quanto emessa prima della modifica normativa, citata dal lettore, con la quale è stato integrato l’articolo 76 della legge...