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Tassazione dei trust, così San Marino precisa le regole del regime agevolato

Una recente risposta dell’Ufficio tributario ha definito le caratteristiche dell’imposizione «opzionale»

Negli ultimi tempi la Repubblica di San Marino ha modificato la regolamentazione dei trust con due importanti interventi. I cui effetti pratici sono stati recentemente chiariti da una recente risposta dell’Ufficio tributario.

In particolare, l’articolo 17 della legge 157 del 19 novembre 2019 ha ampliato la platea dei soggetti che possono assumere la carica di “agente residente” (in sostanza il domiciliatario di riferimento per l’ordinamento sammarinese dei trust “esteri” cioè con trustee non locali). La platea era prima limitata a professionisti iscritti negli albi di avvocato, notaio o commercialista, e ora è “naturalmente” estesa anche alle trustee company abilitate dalla Banca Centrale di San Marino e aventi le caratteristiche e i presìdi di controllo specifici per il settore. Tale modifica riporta il ruolo di “agente residente” verso l’operatore teoricamente più strutturato e adeguato a garantire nel tempo la tutela dei clienti (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

La seconda modifica ha posto mano alla legge 38 del 17 marzo 2005, che disciplina la tassazione dei trust fiscalmente residenti nella Repubblica di San Marino. Il sistema precedente alla revisione del 2019 prevedeva che i trust ivi fiscalmente residenti fossero assoggettati all’imposta generale prevista per le società e gli enti (pari al 17%), applicabile sul reddito netto del trust determinato analiticamente, ovvero, in alternativa, sul totale dei ricavi lordi incassati nell’esercizio, applicando un coefficiente di redditività del 10 per cento. Quest’ultimo regime opzionale determinava una tassazione pari all’1,7% dei ricavi percepiti e incassati durante l’anno.

L’articolo 17 della legge 157/2019 ha modificato il coefficiente di redditività del 10% innalzandolo al 75% dell’ammontare complessivo dei ricavi e determinando così, in definitiva, un’aliquota effettiva sui proventi del trust del 12,75% (si veda l’articolo di NT+ Fisco). Oltre a tale regime del “12,75%”, che diventa quello “ordinario”, viene mantenuto con modalità opzionale il regime “agevolato” consistente nell’applicazione del coefficiente di redditività del 10% ai soli proventi reinvestiti per almeno 24 mesi dalla data della percezione: «[…] Il coefficiente di redditività di cui al comma 1 è tuttavia pari al dieci per cento qualora il trustee li reinvesta (i proventi e frutti, Nda), e non li distribuisca, per un periodo di almeno 24 mesi dalla data della percezione ed eserciti apposita opzione in sede di dichiarazione dei redditi. […]».

La tassazione «opzionale»

Una risposta a interpello dell’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha di recente delineato le caratteristiche della tassazione “opzionale” relativa alla “segregazione” per 24 mesi dei “proventi” percepiti in un dato periodo di imposta con riferimento alla seguente fattispecie concreta:
● un trust istituito nel 2019, con la nomina di una trustee company di San Marino, aveva ricevuto come dotazione una partecipazione di controllo in una società non sammarinese operante, nel Paese di riferimento, nel settore finanziario ed immobiliare;
● il trust riceveva nel 2020 i dividendi relativi all’esercizio 2019 dalla società partecipata, tramite bonifico bancario a favore del conto corrente di San Marino intestato al medesimo trust.

Sull’argomento, stante la mancanza di prassi, è stata sottoposta dal trust, all’attenzione dell’Ufficio tributario di San Marino, una soluzione interpretativa in 9 punti per poter individuare i principi e le modalità operative da adottare qualora si opti per il regime di “segregazione”. Questi i principali argomenti trattati e le relative risposte.

L’accantonamento

A mente dell’articolo 26 della legge 42/2010, il trustee deve tenere una “contabilità ordinata e completa” del trust, redigendo e trascrivendo annualmente sul Libro degli eventi il bilancio del trust, l’inventario del fondo in trust e una relazione. Come appostare il “provento” per cui si vuole optare per la “segregazione”? La soluzione proposta all’Ufficio prevede che, nell’anno in cui tale provento (come definito di seguito) viene percepito e quindi materialmente incassato secondo un principio di cassa, il trustee deve creare, nel passivo del bilancio, un apposito «Fondo indisponibile alla distribuzione ai beneficiari articolo 5 Comma 2 Legge 38/2005» corrispondente all’importo a cui è riservata l’opzione del regime “agevolato”. Per ogni esercizio successivo dovrà essere indicato un apposito “Fondo” in modo da dare evidenza della “stratificazione” per anno dell’accantonamento. È altresì opportuno differenziare “fisicamente” il fondo depositando il corrispondente ammontare monetario in un sottoconto bancario specifico per ogni esercizio, ove chiaramente il “reinvestimento” fosse realizzato tramite una gestione finanziaria.

Cosa sono «proventi e frutti»

Ai fini della normativa del regime “agevolato”, con “proventi e frutti” si deve intendere la parte di provento che costituisce utile di capitale, dividendo, interesse, plusvalenza o comunque il “plusvalore” o “frutto” rispetto al capitale investito ovvero al valore di costo storico trasmesso dal disponente o dal terzo apportatore nel trust. Nel regime italiano è chiaro che il valore trasmesso al Fondo in trust deriva dal valore storico del disponente / terzo apportatore o dal valore derivante dalla successione mortis causa o dal prezzo di acquisto e dagli oneri collegati, in coerenza con l’applicazione fino ad oggi pacifica delle imposte di successione e donazione sulla base del rapporto di parentela tra disponente / terzo apportatore e beneficiari individuati (si veda la Circolare 48/E/2007 dell’agenzia delle Entrate al punto 3.3 pagina 17 e al punto 3.4. pagina 18).

Si ritengono applicabili gli stessi principi anche a San Marino pur non esistendo ancora un chiarimento di questo tipo, non essendo stato oggetto dell’interpello. La risposta all’interpello chiarisce invece che “il reddito”, nel caso dei dividendi provenienti da partecipate estere, è costituito dal “netto frontiera”. L’Ufficio ha accolto anche la proposta dell’istante con riferimento ai “redditi” generati dal fondo segregato: gli stessi devono considerarsi “ulteriori e diversi redditi” rispetto ai quali il trustee potrà optare per la tipologia di tassazione più opportuna.

Come «reinvestire» i proventi

Se da una parte è chiaramente precisato cosa non si può fare (distribuire ai beneficiari) lo stesso non si può dire per le caratteristiche concettuali del “reinvestimento”. Sicuramente impiegare finanziariamente i proventi rientra nell’ambito del “reinvestimento”. Il punto 3 dell’interpello puntualizza altresì che “nell’attuale situazione finanziaria internazionale anche il semplice deposito di liquidità in euro o in valuta può essere considerato una scelta di investimento”. Nel caso esaminato l’Ufficio non affronta altre casistiche, ma sembra logico considerare come “reinvestimento”: l’acquisto o l’incremento di partecipazioni societarie o il relativo “Finanziamento soci”; la copertura di perdite di una partecipazione detenuta dal trust.

La distribuzione ai beneficiari e gli «usi» dei proventi

L’istante ha tentato di differenziare e proporre come ammissibile l’utilizzo parziale dei proventi accantonati suggerendo ad esempio che: «Il trustee potrà comunque utilizzare le risorse finanziarie contenute nel fondo indisponibile per i beneficiari per il pagamento delle imposte e per ogni onere legato alla gestione del trust che non possa essere considerato anche indirettamente come anticipazione ai beneficiari».
L’Ufficio, tuttavia, non concorda e precisa invece che “quanto segregato nel Fondo e le eventuali risorse finanziarie derivanti dall’impiego dello stesso non possono essere utilizzati per le spese di gestione del trust”. L’Ufficio chiarisce altresì che anche l’utilizzo del fondo segregato come garanzia di una linea di credito in favore dei beneficiari costituisce una “distribuzione ai beneficiari”.

Holding period

L’interpello chiarisce che il vincolo dei “24 mesi” parte dalla data di incasso materiale dei proventi: dal primo giorno del 25° mese successivo alla percezione il trustee potrà utilizzare liberamente il fondo vincolato per la distribuzione ai beneficiari o per le “spese” della gestione del trust. L’applicazione di tale principio genera qualche difficoltà applicativa nel caso di proventi percepiti in diversi momenti all’interno del medesimo esercizio che dovrebbero pertanto “liberarsi” in date differenti. Vero è che la tracciabilità contabile consente di verificare tale momento.

Come si esercita l’opzione e le conseguenze della decadenza

L’Istante ha prospettato che nella prossima “Dichiarazione dei redditi” relativa al periodo di imposta di percepimento, il trustee, avendo appostato in Bilancio come «Fondo indisponibile alla distribuzione ai beneficiari» una certa consistenza dei suddetti proventi, eserciterà per tale importo l’opzione per il calcolo della quota imponibile applicando il coefficiente di redditività al 10%, liquidando quindi, su tali proventi, una imposta pari all’1,70%. Pur non essendo oggetto dell’interpello si ritiene che nel caso in cui i proventi investiti siano invece distribuiti o comunque impiegati per finalità non riconducibili al “reinvestimento”, prima della scadenza prevista, il trustee dovrà proporre una “Dichiarazione integrativa” di quella già presentata per l’esercizio di formazione dei redditi pagando il differenziale di imposta dall’1,70% al 12,75 per cento. In tal caso, non dovrebbe essere applicabile alcun regime sanzionatorio: del resto è nella natura dei trust per beneficiari il dovere di intervenire a loro favore da parte del trustee nei casi previsti o ritenuti opportuni dal medesimo o dal guardiano.