Adempimenti

Tax credit ricapitalizzazioni ridimensionato per i concordati

Il Dm Mef-Mise con le istruzioni per gli strumenti finanziari Accesso alle imprese in procedure dal 1° gennaio 2020

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di Paolo Rinaldi

Il rafforzamento patrimoniale delle Pmi ha nell'articolo 26 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020 convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77) una norma di riferimento, che stimola gli aumenti di capitale delle imprese sia tramite crediti di imposta per soci e società, sia garantendo ulteriori risorse finanziarie da parte del fondo patrimonio Pmi in misura multipla rispetto a quelle immesse dai soci.

Dalla sua entrata in vigore la norma è rimasta però inutilizzata, in attesa del decreto attuativo interministeriale il cui testo è ora disponibile: esso, oltre a definire meglio le condizioni di accesso agli strumenti finanziari, ne detta anche le caratteristiche tecniche, attraverso un prospetto allegato al decreto stesso, insieme ad obblighi a carico degli emittenti più estesi rispetto al testo dell'articolo 26.

Circa la platea dei destinatari, il decreto attuativo non riserva particolari sorprese, confermando che sono beneficiarie della misura le società di capitali e le cooperative con fatturato 2019 compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro, da verificarsi su base consolidata, e che abbiano subito cali di fatturato su base bimestrale marzo-aprile 2020/2019 non inferiori al 33%, sempre a livello di gruppo.

La novità negativa riguarda invece l'interpretazione del comma 2-bis, inserito in sede di conversione, che pareva estendere l'applicazione della norma alle imprese in concordato in continuità con omologa già intervenuta purché avessero i requisiti di regolarità fiscale e contributiva previsti dalla norma. Il decreto attuativo restringe molto l'operatività di questa disposizione, consentendo l'accesso agli strumenti finanziari solo alle imprese che sono entrate in procedura concorsuale dal 1° gennaio 2020, ed esclusivamente nel caso in cui il concordato sia stato omologato entro il 19 maggio 2020. Così formulata, la norma non consente l'accesso alle imprese già in procedura ante 2020, ed esclude quelle che ottengono l'omologazione prima di fine anno ma dopo il 19 maggio.

Il decreto stabilisce poi le caratteristiche delle obbligazioni e dei titoli di debito, che saranno emessi anche in deroga all'articolo 2412, primo comma, del Codice civile ove applicabile, con un valore nominale minimo di 10mila euro: esse sono descritte nel prospetto allegato al decreto, che disciplina anche le modalità del loro rimborso, anche anticipato, sia su richiesta dell'impresa emittente, sia nell'interesse del gestore Invitalia.

Ampliati notevolmente gli impegni a carico degli emittenti successivamente all'emissione: accanto a quelli già previsti dall'articolo 26 del decreto Rilancio (mantenere integro il patrimonio netto della società, destinare le risorse agli scopi consentiti e rendicontare periodicamente), altri obblighi sono stati introdotti, quali ad esempio il divieto di riduzione di capitale nonché di costituire patrimoni destinati, vincoli alle operazioni straordinarie e maggiori obblighi informativi.

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