Adempimenti

Telefisco 2024, le risposte delle Entrate: adempimenti

immagine non disponibile

Modalità di compilazione del quadro RW – Periodo d’imposta 2023

 In merito alla compilazione del quadro RW, a pagina 39 della Circolare n. 30/E del 2023 viene affermato che: «Ai fini della compilazione di tale quadro, si ricorda che il controvalore in euro della cripto-valuta detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la cripto-valuta e che, negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di cripto-valute vendute in corso d’anno». A pagina 72 della medesima circolare viene affermato che: «Nel quadro RW va compilato un rigo per ogni “portafoglio”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente». Considerato che con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 è obbligatorio anche il pagamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività, la cui determinazione è influenzata dal periodo di possesso, si ritiene che il chiarimento contenuto a pagina 72 della Circolare sia inapplicabile nella pratica e che invece debbano essere obbligatoriamente compilati tanti righi quante sono le operazioni in criptovalute, come illustrato nel seguente esempio, che per ragioni di sintesi contiene esclusivamente il riferimento al valore iniziale, a quello finale e ai giorni di possesso da indicare nel quadro RW. Si chiede di confermare la correttezza della modalità di compilazione del quadro RW e, in caso negativo, di chiarire ulteriormente come sia possibile compilare un solo rigo nel caso di più criptovalute detenute nel medesimo portafoglio.

Nel quadro RW, potrà essere compilato un rigo per ogni “portafoglio” o “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente, ferma restando la necessità di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria.

È comunque facoltà del contribuente, ove possibile, compilare, per ciascuna cripto-attività, un rigo nel quadro RW.

Inoltre, si ricorda anche quanto riportato al punto 14 della circolare n. 12/E dell’8 aprile 2016, in cui è precisato che: «…dal punto di vista della temporalità delle operazioni di investimento e disinvestimento rientranti all’interno di un unitario rapporto finanziario, l’individuazione del termine si riferisce al rapporto finanziario nel suo complesso. Pertanto, gli adempimenti dichiarativi previsti dovranno prevedere l’indicazione del valore iniziale e del valore finale di detenzione della relazione finanziaria, non rilevando le eventuali singole variazioni della composizione di quest’ultima. Per completezza, nel caso in cui le variazioni della composizione della relazione finanziaria siano riconducibili a un apporto di capitale (versamento contanti, conferimento titoli…), il momento di avvenuta variazione dovrà essere considerata come discriminante temporale da cui far discendere un nuovo adempimento dichiarativo. Pertanto, in tale fattispecie, gli adempimenti dichiarativi previsti, seppur inerenti alla medesima relazione finanziaria, saranno duplici: 1) si dovrà indicare in un rigo il valore iniziale e il valore finale di detenzione immediatamente antecedente al momento dell’apporto; 2) in un nuovo rigo, successivamente, si dovrà indicare il valore iniziale di detenzione successivo al momento dell’apporto e il valore finale».

Determinazione delle plusvalenze nel regime dichiarativo

A pagina 59 della circolare n. 30/2023 viene affermato che: «Nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato le cripto-attività dovrà fornire copia della dichiarazione e della relazione di accompagnamento presentata all’agenzia delle Entrate, agli intermediari o operatori che ricevono l’opzione per il regime del risparmio amministrato, al fine di consentire a questi ultimi di assumere come costo di acquisto quello indicato nella dichiarazione».

Al fine di evitare una disparità di trattamento in base al regime di detenzione delle cripto-attività applicato dal contribuente, si chiede di confermare che, anche nel caso del regime dichiarativo, il contribuente possa assumere, ai fini della determinazione delle plusvalenze, come costo di acquisto quello indicato nel modello per la regolarizzazione delle cripto-attività. A questo proposito, si evidenzia che il valore da indicare nel suddetto modello è quello di mercato al termine del periodo d’imposta (si veda la tabella).

In linea generale, si fa presente che nella domanda di regolarizzazione occorre indicare il valore delle cripto-attività detenute, il cui importo rileva esclusivamente ai fini della regolarizzazione:

dell’omessa dichiarazione dei redditi derivanti da queste cripto-attività;

e/o dell’omessa compilazione del quadro RW relativo alle medesime cripto-attività.

Ciò vale sia per le cripto-attività detenute in regime di risparmio amministrativo sia per quelle detenute in regime dichiarativo.

Ai fini della determinazione del costo fiscale delle cripto-attività, invece, occorre fare riferimento alla disposizione contenuta nel comma 9-bis dell’articolo 68 del Tuir, in materia di determinazione dei redditi diversi.

Questa disposizione, come chiarito nella circolare 27 ottobre 2023, n.30/E, stabilisce che, in caso di cessione, la base imponibile è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività al momento della cessione e il costo o il valore di acquisto.

Qualora il corrispettivo sia costituito da un’altra cripto-attività, avente diverse caratteristiche e funzioni, si assume come valore normale della cripto-attività ricevuta quella rilevabile sul sito attraverso il quale è avvenuto lo scambio alla data in cui lo stesso è concluso.

In mancanza di detta rilevazione, il valore normale della cripto-attività acquisita si determina secondo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 9 del Tuir.

Il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero. Tali elementi possono essere costituiti dalla documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto. A titolo esemplificativo e non tassativo, potrà essere considerata documentazione probatoria: contabili bancarie relative all’acquisto delle cripto-attività indicate nel Modello, wallet address, numeri di transactionID e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca, con certezza, la riconducibilità delle cripto-attività al soggetto che presenta l’istanza.

In conclusione, si ribadisce che sia nel regime dichiarativo sia nel regime amministrato, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate, e il costo o il valore di acquisto, come previsto dal citato comma 9-bis, non assumendo, a tali fini, alcuna rilevanza il valore delle cripto-attività indicato nella domanda di regolarizzazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©