Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulla cooperative compliance
Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di cooperative compliance rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.
L’adesione di nuovi soggetti
Laddove uno o più soggetti del gruppo siano già entrati nel regime e siano quindi esenti dall’esigenza di certificazione, nel caso in cui intendano aderire alla cooperative compliance altre consociate per effetto, ad esempio, della loro partecipazione al consolidato fiscale nazionale, si chiede di confermare che la certificazione riguardi soltanto il TCF delle società di nuovo ingresso.
L’obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (di seguito anche “TCF”) di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 128 del 2015 si applica esclusivamente ai soggetti che presentano istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 (cd. imprese di nuovo ingresso). In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del medesimo decreto i soggetti già ammessi o che abbiano presentato istanza di adesione prima della predetta data (cd. soggetti già aderenti) non sono, infatti, tenuti al rilascio della certificazione. Si conferma, pertanto, che, ove una o più società appartenente al medesimo gruppo di uno o più soggetti già aderenti presenti istanza di adesione dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 2023, sfruttando ad esempio la possibilità prevista dall’articolo 7, comma 1 quater del decreto legislativo n. 128 del 2015, la certificazione sarà richiesta solo sul TCF delle imprese di nuovo ingresso e non sul TCF dei soggetti già aderenti, in quanto quest’ultimo è stato già validato in sede di ammissione. Si osserva peraltro, che, in tali ipotesi, qualora il TCF dell’impresa del gruppo che esercita attività di direzione e coordinamento sul sistema di controllo del rischio fiscale sia stato già validato dall’Agenzia delle entrate, le imprese di nuovo ingresso saranno tenute al rilascio della sola certificazione “semplificata” di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212 (cfr. articoli 7, comma 2 e 3 del medesimo decreto interministeriale).
Ai fini del rilascio di tale certificazione, il professionista sarà tenuto a svolgere esclusivamente le valutazioni di activity level previste dall’articolo 6, comma 2 lettera b) del decreto interministeriale. Il certificatore non svolgerà, invece, i controlli di company level, previsti dall’articolo 6, comma 2 lettera a) del medesimo decreto, ma attesterà, in sostituzione di essi, che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi fiscali della società è inserito in quello adottato dalla società che svolge funzioni di indirizzo sul TCF.
Società già ammesse e linee guida light
Per le società già ammesse o che hanno presentato domanda di ammissione alle cooperative si chiede quali sono le linee guida per la certificazione cosiddetta light prevista dall’articolo 1, comma 2 del Dm 21 Novembre 2024.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 novembre 2024 prevede che i soggetti ammessi o che hanno presentato istanza di adesione al Regime di adempimento collaborativo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221, entro la fine del secondo anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del citato D.M. e, successivamente, con cadenza almeno triennale, acquisiscano una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento, da parte dell’impresa, di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta (cfr. articolo 1, comma 1 e 2, del D.M.). La certificazione de qua è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128. Quanto al contenuto della suddetta certificazione si rinvia ai chiarimenti forniti nel paragrafo 8 delle “Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la certificazione del sistema” approvate con Provvedimento Direttoriale del 10 gennaio 2025. In particolare, considerato che il design del TCF è stato già validato dall’Agenzia delle entrate in sede di ammissione al regime, i professionisti abilitati dovranno svolgere, esclusivamente, i controlli di efficacia operativa (c.d. Test of Operating Effectiveness - ToE), i controlli generali e di singolo rischio, descritti al paragrafo 6, sottoparagrafo 3 “Valutazione di efficacia operativa dei controlli (fase rilevante ai fini del “aggiornamento della certificazione”)”, delle suddette Linee Guida, al fine di verificare se i presidi company ed activity level del TCF, già validato in sede di ammissione, abbiano operato nel continuo come previsto e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta.
Il ravvedimento guidato e i limiti di valore
Con riferimento al ravvedimento cosiddetto guidato per sanare errori/posizioni a rischio a seguito dell’interlocuzione con l’Agenzia per l’ammissione e la permanenza nel regime delle cooperative si chiede come mai non sia stata prevista una soglia di materialità/significatività per limitare la procedura di ravvedimento solo a quei rischi/errori considerati significativi in base proprio alla materialità e pericolosità effettiva.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 luglio 2024, n. 126, il ricorso alla procedura di ravvedimento guidato prevista dal medesimo decreto non costituisce un obbligo per le imprese aderenti al regime di adempimento collaborativo ma una mera facoltà. L’accesso alla procedura avviene, infatti, su base volontaria e opzionale e resta ferma, sempre, la possibilità, per i soggetti aderenti, di procedere autonomamente a sanare le omissioni e irregolarità attraverso l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tale motivo, il decreto non prevede alcuna soglia di materialità/significatività dell’omissione o irregolarità commessa per accedere alla procedura, essendo rimesso al prudente apprezzamento di ciascuna impresa la scelta di attivare o meno la stessa.
Certificatori bilancio di sostenibilità e TCF
Al fine di evitare duplicazioni di soggetti con le medesime funzioni di controllo e certificazione, si chiede se i soggetti che verranno iscritti nell’apposito albo MEF come certificatori del Bilancio di sostenibilità (dove i rischi fiscali e controllo degli stessi sono parte integrante) possano essere automaticamente qualificati alla certificazione del TCF richiesta in sede di presentazione della domanda di ammissione alla cooperative e il bilancio di sostenibilità certificato possa considerarsi quale certificazione del TCF stesso.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 12 novembre 2024 n. 212, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, è attestato dall’Ordine professionale di appartenenza del professionista, sulla base di modalità e percorsi formativi individuati, di concerto tra loro, dal Ministero dell’economia delle finanze, l’Agenzia delle entrate e i Consigli nazionali degli ordini professionali interessati. Non è possibile, pertanto, in questa sede fornire riscontro al quesito proposto. Si osserva, tuttavia, che la certificazione del sistema integrato di gestione del rischio fiscale costituisce un requisito di accesso al regime di adempimento collaborativo. Tale requisito non può ritenersi integrato con la certificazione del bilancio di sostenibilità essendo necessario a tali fini che l’impresa ottenga una specifica certificazione redatta in conformità alle prescrizioni contenute nel citato decreto interministeriale.