Telefisco 2025, le risposte delle Entrate sulla riscossione
Pubblichiamo le risposte dell’agenzia delle Entrate in tema di riscossione rese note a Telefisco 2025 del 5 febbraio.
Le regole sulle nuove rateazioni
Nel Dm appena approvato sui criteri di concessione delle nuove rateazioni con l’agente della riscossione, l’unico caso contemplato in cui si presume sempre la temporanea difficoltà del debitore riguarda l’inagibilità dell’unica unità immobiliare utilizzata (a parte la casistica degli enti pubblici e dei condomini). Si chiede di sapere se in presenza di altri elementi oggettivi, non adeguatamente rappresentati dall’indice di liquidità, quali ad esempio crediti incagliati verso enti pubblici, sia possibile ottenere la rateazione, pur in assenza dei valori indicati nel Dm.
Secondo l’art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602/1973, ai fini della dilazione “la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
a) per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione”.
Ai sensi del successivo comma 1.3, “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2 e sono altresì individuati:
a) particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
b) specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 1.2, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b)”.
A tale ultima disposizione è stata data attuazione con il decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, nei cui allegati nn. 1 e 2 le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri in parola sono distintamente disciplinate con riferimento, da un lato, alle persone fisiche e ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e, dall’altro, ai restanti soggetti.
In tale contesto, la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del debitore ai fini della concessione della rateazione non può che essere effettuata in conformità agli specifici parametri espressamente individuati dal Legislatore delegato nell’art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602/1973, quali puntualmente declinati dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2024.
In proposito, si ricorda, comunque, che quanto precede si riferisce esclusivamente alle richieste di dilazione per le quali il debitore, per accedere al beneficio, deve documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, ossia alle richieste di rateazione relative ad importi superiori a 120.000 euro, nonché a quelle dirette ad ottenere, per importi fino a 120.000 euro:
- da 85 a 120 rate mensili, se presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, se presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, se presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Infatti, ai sensi del comma 1 del menzionato art. 19 del DPR n. 602/1973, con riguardo alle istanze aventi ad oggetto somme di importo inferiore o pari a 120.000 euro la rateazione è accordata su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Rateazioni e decadenza
Si chiede di sapere se in presenza di pagamenti in ritardo di più di sette rate si decade dalla dilazione con l’agente della riscossione. Ad esempio, il contribuente che ha pagato 10 rate in ritardo deve ritenersi decaduto? Il problema si pone perché Agenzia delle Entrate - Riscossione non notifica alcun provvedimento in caso di intervenuta decadenza dal piano di rientro, con la conseguenza che il contribuente ne viene a conoscenza solo quando è troppo tardi.
Secondo l’art. 19, comma 3, lett. a), del DPR n. 602/1973, “in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive … il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione”.
Al verificarsi, pertanto, del presupposto della decadenza, quest’ultima, per espressa indicazione normativa, avviene in modo automatico e, quindi, non per effetto della notifica di uno specifico provvedimento, non previsto dalla legge.