Tempi supplementari per rimediare agli errori commessi nel 730
Entro il 25 ottobre il modello integrativo tramite Caf o professionisti per le correzioni a favore del contribuente. Redditi entro il 30 novembre se gli sbagli generano minor credito o più debito <br/>
Tempi supplementari per il modello 730. Dopo la scadenza del 30 settembre per la trasmissione del modello, i contribuenti possono valutare la necessità (o l’opportunità) di modifiche per correggere i dati indicati o integrare alcuni dati mancanti sia a loro favore (come, ad esempio, nel caso di oneri detraibili o deducibili) che a loro sfavore (come, invece, nel caso di redditi).
A tal proposito, va ricordato che il termine per annullare il 730 presentato direttamente dal contribuente è spirato il 20 giugno (lo si poteva fare solo dal 6 al 20 giugno). Non è possibile inviare un modello sostitutivo senza tale annullamento, per cui per sanare gli errori del 730 già inviato occorre necessariamente ricorrere all’assistenza di un Caf o di un professionista abilitato (anche se il 730 originario era stato presentato tramite sostituto di imposta).
Il modello integrativo
Se la correzione è a favore del contribuente e determina quindi un maggior credito o un minor debito, ovvero imposte invariate (ad esempio redditi dichiarati in misura superiore al dovuto, mancato inserimento di spese deducibili o detraibili, errata indicazione del sostituto di imposta) si può inviare un modello 730 integrativo entro martedì 25 ottobre, indicando con il codice il tipo di integrazione. Vediamo nel dettaglio:
codice «1» quando il nuovo modello comporti un maggior credito o un minor debito di imposta: il contribuente deve presentare tutta la documentazione al Caf o al professionista. Questi svolgono il controllo di conformità della sola integrazione, se il precedente modello era stato inviato tramite Caf o professionista; se invece il modello da correggere era stato presentato in proprio o tramite sostituto, il controllo riguarderà l’intero modello 730. Se si era accettata la precompilata senza modifiche, non disponendo di tutta la documentazione relativa alle spese precaricate, la dichiarazione integrativa comporterà quindi il mancato riconoscimento, da parte di Caf e professionisti, degli oneri che il contribuente non è in grado di documentare;
codice «2» se si opera solo l’integrazione o la modifica dei dati del sostituto che farà il conguaglio: non solo per chi aveva indicato dati errati del sostituto di imposta, ma anche per chi ha cambiato lavoro tra la presentazione del 730 e il ricevimento del conguaglio in busta paga;
codice «3» quando vi sono sia le variazioni previste per il codice «1», sia quelle previste per il codice «2».
Quando si presenta Redditi
Per gli errori a sfavore, che determinano un minor credito o un maggior debito, l’unica possibilità di correzione è presentare un modello Redditi Pf (persone fisiche):
1 correttivo nei termini se presentato entro il 30 novembre;
2 integrativo se presentato dopo tale data, ma entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originariamente presentata.
Eventuali maggiori versamenti dovuti andranno regolarizzati con ravvedimento operoso, versando le imposte, gli interessi e le sanzioni, ridotte regressivamente in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni (secondo le previsioni dell’articolo 13 del Dlgs 472/97).
Il modello Redditi Pf, nei medesimi termini (correttivo e integrativo), è utilizzabile in alternativa al 730 integrativo, anche per fare correzioni a favore: in questo caso, però, non vi sarà conguaglio in busta paga, ma l’eventuale rimborso verrà erogato dall’agenzia delle Entrate con tempi più lunghi.
Ricordiamo, infine, che chi ha presentato il modello 730, ma nel corso del 2021 ha detenuto beni o rapporti finanziari all’estero e/o ha avuto proventi finanziari di fonte estera e/o ha realizzato plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni, oppure ha rideterminato il valore di partecipazioni ex articolo Dl 282/2022, entro il 30 novembre dovrà presentare anche il quadro RM e/o il quadro RT e/o il quadro RW – non contenuti nel modello 730 - utilizzando il frontespizio del modello Redditi Pf. In tale caso non si tratta di modello correttivo o integrativo ma di un modello ordinario, che si aggiunge al 730 per i quadri che mancavano.
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