Il CommentoControlli e liti

Termini lunghi per il Fisco, un assist al Parlamento per ristabilire l’equilibrio

A contribuenti e amministrazione va concesso il tempo necessario a superare la crisi senza trattamenti di favore

di Angela Monti

Persino la Corte dei conti nel commento al Dl 18/2020 fornisce spunti interessanti in merito alle criticità, già evidenziate da molti, contenute nel testo normativo che auspichiamo vengano tenute in conto in sede di conversione. L’autorevolezza della fonte dovrebbe già di per sé sola indurre a molta cautela chi invece caldeggia una pronta conversione del decreto senza il dovuto approfondimento nel dibattito parlamentare.


Le previsioni del Dl 18/2020 contengono tante e tanto marcate distonie specie laddove pongono la parte privata e la parte pubblica del rapporto tributario in posizione smaccatamente asimmetrica a vantaggio della pubblica amministrazione. E ciò nonostante la gravità del momento dovrebbe piuttosto indurre a valutare con prudenza ogni forma di vessazione del cittadino, privato o impresa che sia, gravato dalle difficoltà di affrontare un futuro di cui l’unica certezza è una sicura crisi economica dai contorni impressionanti e mai visti dalla fine della seconda guerra mondiale.

La Corte evidenzia pertanto la incoerenza di termini differenziati, ad esempio, per il cittadino e per il fisco nel processo tributario. Osserviamo come la disposizione, oltre a determinare un «ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica» incoerente con i principi del «giusto processo», si rivelerà anche inutilmente fonte di contestazioni formali che precluderanno l’esame della sostanza dei fenomeni di evasione a dispetto di ciò che invece oggi serve al Paese.

Ma su un altro aspetto la Corte dei conti sofferma la propria attenzione: la previsione al comma 4 dell’articolo 67 laddove il rinvio all’articolo 12 del Dlgs 159/2015 comporta l’allungamento di due anni, tra gli altri, del termine di decadenza dell’attività accertatrice. Di conseguenza, gli accertamenti in scadenza al 31 dicembre 2020 potranno essere notificati fino al 31 dicembre 2022.

La considerazione della Corte è che la norma sarebbe in conflitto con il «principio di corrispondenza, per effetto di una sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti, nella circostanza non giustificata peraltro dalle difficoltà operative degli uffici, normalmente connesse con gli eventi sismici, che hanno ispirato la previsione del citato comma 2 dell’articolo 12».

Il vulnus al principio costituzionale di ragionevolezza è a tutti evidente non appena si consideri che gli «eventi eccezionali» a cui si riferiva il legislatore della norma incautamente richiamata si sostanziano in eventi naturali capaci di paralizzare l’agire dell’amministrazione per un lungo lasso temporale distruggendo le stesse sedi in cui questa debba operare ed esigendo una “ricostruzione” alle fondamenta delle strutture e mezzi a disposizione del pubblico funzionario.

La pandemia a cui stiamo assistendo è invece un nemico oscuro che colpisce solo l’essere umano ma lascia intatta la struttura organizzativa dello Stato che, come il cittadino, riprenderà la propria attività nel momento in cui finalmente sarà superata questa fase di paralisi di ogni attività non indispensabile per la tutela della vita.

Un monito pertanto al legislatore della legge di conversione: il cittadino e la pubblica amministrazione si vedano entrambi «rimessi in termini» per il tempo necessario a superare la crisi senza trattamenti di favore che suonano come subdole vessazioni di uno Stato alla ricerca ad ogni costo di risorse anche in spregio al comune buon senso e ai principi costituzionali.

L’autrice è presidente Camera degli avvocati tributaristi di Milano