Imposte

Termini ridotti con mezzi tracciati: indicazione nel modello Redditi

L’abbreviamento di due anni è legato anche a e-fattura o trasmissione corrispettivi. Rientrano le operazioni oltre i 500 euro. Ammessi anche Mav e Riba

di Pasquale Murgo

Con due risposte uscite durante la pausa estiva (404 e 438 del 2 e 29 agosto scorso) l’agenzia delle Entrate ha messo a fuoco alcuni aspetti di una disciplina spesso trascurata: quella introdotta dal decreto legislativo 127/2015 e relativa alla riduzione dei termini di accertamento per i soggetti che effettuano esclusivamente pagamenti tracciati e documentano le operazioni attive con fattura elettronica e/o memorizzazione elettronica dei corrispettivi.

L’agevolazione è applicabile previa indicazione in dichiarazione dei redditi dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini come precisati nel decreto ministeriale 4 agosto 2016 richiamato anche nelle istruzioni al modello Redditi 2022.

Nell’articolo 3 del Dlgs 127/2015 è previsto che il termine di decadenza per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette e dell’Iva sia ridotto di due anni per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 dello stesso decreto, che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

Alla disciplina si considerano applicabili le disposizioni del decreto attuativo 4 agosto 2016 (in tal senso l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 331/2021) seppur introdotte prima dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica e in attuazione dell’abrogata lettera d) del primo comma dell’articolo 3 del Dlgs 127/2015.

Da ciò deriva che la riduzione dei termini di accertamento può essere riconosciuta solo a coloro che:

1 effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti di importo superiore a 500 euro mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, o assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità (articolo 3 del decreto attuativo). Secondo l’Agenzia Entrate (risposta 404/2022) è possibile ammettere la riduzione dei termini di accertamento anche per i contribuenti che effettuano e ricevono pagamenti assimilabili a quelli dell’articolo 3 del decreto attuativo in quanto ne soddisfano i requisiti di tracciabilità. Tra le modalità di pagamento che permettono l’applicazione della disciplina ci sono anche la Riba (ricevuta bancaria) e il Mav (mediante avviso);

2 documentino le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (Sdi) e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, rammentando che la prima modalità di documentazione è sempre utilizzabile nelle sue varie forme (immediata o differita) in alternativa alla seconda (risposta 331/2021). Di conseguenza, come precisato nella recente risposta 438/2022, anche per i soggetti esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi la riduzione dei termini di accertamento si applica a condizione che gli stessi documentino le operazioni su base volontaria con e-fattura o corrispettivi telematici. È il caso, ad esempio, dei commercianti al minuto che effettuano vendite per corrispondenza (articolo 22, primo comma, numero 1 Dpr 633/1972).

Alle condizioni appena individuate, quindi, l’Amministrazione finanziaria potrà notificare gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva entro il 31 dicembre del terzo anno (anziché del quinto) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Per utilizzare l’agevolazione i contribuenti, con riguardo a ciascun periodo di imposta, devono comunicare l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di accertamento. Per le società di capitali, tale comunicazione avviene direttamente nel modello Redditi 2022 (anno d’imposta 2021) ove è presente il rigo RS269 (per le persone fisiche e società di persone il rigo è RS136). La mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento (articolo 4 del decreto attuativo).

Inoltre, la riduzione dei termini di accertamento non si applica, con riferimento a ciascun periodo di imposta, ai contribuenti che hanno effettuato anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell’articolo 3 del decreto attuativo.

Va ricordato, infine, che la riduzione dei termini di accertamento si applica , oltre che ai fini Iva, soltanto in relazione ai redditi di impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi. Di conseguenza, gli eventuali redditi di altre categorie potranno essere accertati da parte dell’Amministrazione finanziaria entro gli ordinari termini di accertamento.

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