Adempimenti

Termini sovrapposti per i versamenti dell’Iva e delle dichiarazioni dei redditi

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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Novità anche quest’anno per i versamenti dei modelli di dichiarazione dei redditi, dovute principalmente al fatto che il 30 giugno cade di sabato. Ci si ritrova così con un calendario nuovamente ridisegnato rispetto allo scorso anno, con scadenze che in alcuni casi risultano sovrapposte e sulle quali occorrerà prestare una grande attenzione, per evitare di dimenticarsi di versare qualche rata.

Si ripresenta così, anche quest’anno, un nuovo caso di doppio versamento da effettuarsi nello stesso giorno che però, a differenza dello scorso anno, non riguarda più i non titolari di partita Iva, bensì questa volta i titolari di partita Iva che richiedono il differimento del versamento di 30 giorni con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento.

Tale particolarità, che lo scorso anno aveva creato non poche difficoltà alle software house nel giustificare l’operatività delle procedure nei confronti dei propri clienti, diventa di fatto una consuetudine sulla quale occorre in ogni caso prestare la dovuta attenzione.

Il calendario 2018
Ricordiamo che per le persone fisiche la regola generale dei versamenti prevede che il saldo che risulta dal modello Redditi Pf e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui la dichiarazione viene presentata, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%, mentre la scadenza dell’eventuale seconda o unica rata di acconto è il 30 novembre.

Per effetto del fatto che quest’anno il 30 giugno 2018 cade di sabato:
•il termine per effettuare il pagamento della prima rata senza maggiorazione slitta a lunedì 2 luglio 2018;
•il termine per effettuare il pagamento della prima rata con maggiorazione dello 0,40% slitta al 20 agosto 2018, in quanto il termine teorico del 1° agosto 2018 (calcolato sommando 30 giorni al 2 luglio) cade a sua volta nella cosiddetta proroga di Ferragosto.

Quindi il calendario per le persone fisiche non titolari di partita Iva sarà il seguente.
•1° rata: 2 luglio 2018 senza maggiorazione, oppure 20 agosto 2018 con maggiorazione;
•2° rata: 31 luglio 2018 senza maggiorazione, oppure 31 agosto 2018 con maggiorazione;
•3° rata: 31 agosto 2018 senza maggiorazione, oppure 1 ottobre 2018 con maggiorazione;
-4° rata: 1° ottobre 2018 senza maggiorazione, oppure 31 ottobre 2018 con maggiorazione;
•5° rata: 31 ottobre 2018 senza maggiorazione, oppure 30 novembre 2018 con maggiorazione;
•6° rata: 30 novembre 2018 senza maggiorazione.

Il calendario per le persone fisiche titolari di partita Iva sarà invece il seguente.
•1° rata: 2 luglio 2018 senza maggiorazione, oppure 20 agosto 2018 con maggiorazione;
•2° rata :16 luglio 2018 senza maggiorazione, oppure 20 agosto 2018 con maggiorazione;
•3° rata: 20 agosto 2018 senza maggiorazione, oppure 17/9/2018 con maggiorazione;
•4° rata :17 settembre 2018 senza maggiorazione, oppure 16 ottobre 2018 con maggiorazione;
•5° rata: 16 ottobre 2018 senza maggiorazione, oppure 16 novembre 2018 con maggiorazione;
•6° rata: 16 novembre 2018 senza maggiorazione.

Attenzione quindi che le persone fisiche titolari di partita Iva, che effettuano il versamento con maggiorazione dello 0,40%, devono versare entrambe le prima due rate insieme, entro lo stesso termine del 20 agosto 2018.

Ricordiamo che si possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi con il metodo commerciale a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.
Per ulteriori chiarimenti è possibile far affidamento sulle istruzioni del modello Redditi Pf, in quanto l’agenzia delle Entrate ha fatto anche quest’anno un ottimo lavoro esplicativo, fornendo un quadro molto chiaro delle scadenze.

Versamento del saldo Iva nei termini della dichiarazione dei redditi
Le diverse possibilità di versamento e di rateazione, da effettuarsi nei termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi, sono state confermate anche in relazione al debito annuale dell’Iva, per cui l’operatività, anche a livello di procedure informatiche, è rimasta di fatto inalterata.

I soggetti passivi ai fini Iva possono infatti avvalersi del differimento del versamento dell’Iva al 2 luglio 2018, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2018, ovvero entro l’ulteriore termine differito del 20 agosto 2018. In tale evenienza sulla somma dovuta al 2 luglio 2018 andranno applicati gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.

In pratica risultano applicabili gli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del Dpr 542 del 1999 che consentono il differimento del versamento del saldo Iva dal 16 marzo al 30 giugno, come previsto dall’articolo 17, comma 1, del Dpr 435 del 2001, termine che può essere ulteriormente posticipato di 30 giorni per effetto delle disposizioni del successivo comma 2.

Di conseguenza, i contribuenti hanno cinque diverse possibilità:
•versare il saldo entro il 16 marzo 2018 in un’unica soluzione, senza alcuna maggiorazione;
•rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 9 rate di pari importo (fino a novembre), versando la prima rata entro il 16 marzo 2018 e le rate successive alla prima entro il 16 di ciascun mese, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensili;
•differire il pagamento del saldo al 2 luglio 2018 e versarlo in un’unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16 marzo 2018 e il 2 luglio 2018;
•rateizzare il versamento a partire dal 2 luglio 2018, in un massimo di 6 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione dell’1,60% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 2 luglio), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese);
•rateizzare il versamento a partire dal 20 agosto 2018, in un massimo di 5 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione massima del 2,40% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 20 agosto), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro le medesime scadenze).

Versamento del saldo Iva per i soggetti con esercizio non solare
In relazione ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’agenzia delle Entrate ha già in passato precisato che una lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che il rinvio contenuto nei citati articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), deve intendersi comunque fatto al solo termine fisso del 2 luglio 2018 (o del 20 agosto 2018).
Ciò significa, in altre parole, che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’articolo 6, del Dpr 542 del 1999, ma al più tardi entro il 2 luglio 2018 (o il 20 agosto 2018).

Modalità di calcolo della maggiorazione dello 0,40%
Circa le modalità di determinazione della maggiorazione dello 0,40% l’agenzia delle Entrate aveva dato indicazioni già lo scorso anno che, nonostante la soppressione del modello Unico, permane la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti del modello Redditi e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito Iva non compensato.
Infatti, come già chiarito con la circolare 144 del 1998 (paragrafo 5.5), nonché con la circolare n.113 del 2000 (quesito 1.7), «la specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6 del Dpr 542 del 1999, si applica…. sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24». Tale precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento.
D’altronde, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti, dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo 2018) a quella di scadenza del versamento delle imposte dirette (2 luglio 2018), è solamente formale e non può per questo produrre interessi.

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