Adempimenti

Terzo settore, bonus fiscali per le donazioni ancora a perimetro ridotto

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di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Dopo il debutto dell’impresa sociale lo scorso anno, anche nei modelli dichiarativi per il 2019 prosegue l’adeguamento alle disposizioni introdotte con la riforma del Terzo settore (Dlgs 117/2017 e 112/2017). Tra le tante novità di quest’anno, arrivano i riquadri per usufruire delle detrazioni e deduzioni di imposta legate alle erogazioni liberali effettuate a vantaggio di Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps).

Per il momento sono solo queste le donazioni che possono beneficiare dell’agevolazione, mentre a regime (a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea e all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del Terzo settore) quest’ultima riguarderà le liberalità indirizzate a tutti gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria (articolo 83 del Dlgs 117/2017).

Per le erogazioni del 2018, i contribuenti potranno compilare appositi campi delle rispettive dichiarazioni, indicando l’importo detraibile/deducibile, nei limiti di legge (detrazione pari al 30% o al 35% se beneficiaria è una Odv, su un importo massimo di 30mila euro annui; deduzione entro il limite del 10% del reddito dichiarato), nonché l’eventuale eccedenza deducibile, che potrà essere riportata in avanti fino al quarto periodo di imposta successivo.

Sempre in tema di donazioni, nei modelli debuttano anche i codici per il credito di imposta all’articolo 81 del Dlgs 117/2017 (social bonus), anche se per quest’anno sono di fatto inutilizzabili, in quanto non è ancora stato emanato il decreto attuativo che renderà efficace quest’agevolazione. Anche tale misura è applicabile nel periodo transitorio solo ad Onlus, Odv e Aps, per poi riguardare le erogazioni in denaro destinate a sostenere interventi di recupero di beni inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata, affidati ad Ets che utilizzino i beni esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

Discorso analogo per i titoli di solidarietà (articolo 77, commi 5 e 10, del Dlgs 117/2017). Gli istituti di credito che decideranno di devolvere a Ets non commerciali una parte delle somme raccolte dall’emissione dei detti titoli potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 50% di quanto erogato, ma per usare il credito in dichiarazione occorrerà attendere il nullaosta della commissione europea (a cui è subordinata l’efficacia dell’intero articolo 77).
Operativi, invece, i crediti di imposta a favore delle fondazioni bancarie per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 62, comma 6, del Dlgs 117/2017) e per la promozione del welfare di comunità (articolo 1, comma 201, della legge 205/2017). Per entrambe le misure sono stati emanati i decreti attuativi, per cui nei modelli enti non commerciali (Enc) si potranno già indicare i relativi importi, da utilizzare in compensazione.

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