Terzo settore, bonus Irpef dal 2017 solo se la liberalità risulta dal versamento
La circolare 7/E/2017 ha fatto il punto sulle regole che presiedono le ritenute, gli oneri detraibili, deducibili e i crediti d’imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale al Caf o al professionista abilitato. Tra i molti chiarimenti ce ne sono alcuni che riguardano le agevolazioni fiscali conseguenti ad alcune contribuzioni a soggetti che operano nel Terzo settore.
Lo spartiacque temporale
In primo luogo, l’agenzia delle Entrate raccomanda la necessità che «dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento». In pratica, quindi, la contribuzione deve essere stata effettuata esclusivamente a titolo di erogazione liberale, quindi a fondo perduto, senza richiedere una specifica controprestazione.
La precisazione è posta al chiaro fine di evitare che vengano considerate liberalità che costituiscono oneri detraibili dall’Irpef somme che sono corrisposte agli enti beneficiari con finalità specifiche (ad esempio, a titolo di quota associativa). In passato, infatti, era stato osservato che anche il pagamento di una quota associativa costituiva una fonte di finanziamento per l’ente beneficiario e, per questo motivo, alcuni Caf avevano riconosciuto la detraibilità della spesa. Sulla questione la circolare segna una svolta. Da un lato, infatti, viene osservato che restano fermi «i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora» ma, «per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario».
Attenzione, quindi, a come viene indicata, da quest’anno, la causale del bonifico e degli altri versamenti che consentono la detrazione della somma corrisposta perché non verranno presumibilmente più accettate come somme detraibili quelle che non siano riconducibili a vere e proprie erogazioni liberali. Anche dalla ricevuta rilasciata dall’ente che ha percepito le somme (Onlus, associazione sportiva, associazione di promozione sociale, partito politico, Ong eccetera) deve risultare chiaramente il carattere di liberalità del pagamento.
L’attività sportiva dei figli
Oltre a questa precisazione di carattere generale la circolare fornisce poi molti ulteriori spunti in relazione alle singole spese detraibili. Si tratta, ad esempio, delle spese per l’attività sportiva praticate dai ragazzi in relazione alle quali vengono forniti ulteriori chiarimenti a completamento della disciplina delineata dal Dm 28 marzo 2007. In primo luogo, viene precisato che per la detrazione di 210 euro, che spetta per le attività sportive svolte dai ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta. Ad esempio se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2016, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell’età.
Ulteriori chiarimenti riguardano i requisiti dei soggetti presso cui viene svolta l’attività sportiva (palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva gestiti dai soggetti all’articolo 90 della legge 289/2002). Sotto questo profilo, viene precisato che la detrazione non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
■le associazioni che non rientrano nella definizione di «sportiva dilettantistica», quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
■le società di capitali ex legge 91/1981 sullo sport professionistico;
■le associazioni non sportive (ad esempio associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Agenzia delle Entrate, circolare 7/E/2017