Adempimenti

Terzo settore, fino al 31 ottobre adeguamento statuti con maggioranze semplificate

Assemblee in videoconferenza anche senza espressa previsione statutaria e se i partecipanti sono identificabili

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di Gabriele Sepio


Tra le misure di sostegno introdotte dal decreto «Cura Italia» (Dl 18/2020) anche la proroga delle scadenze del mondo non profit. L’intervento rinvia gli adempimenti che sarebbero dovuti ricadere nei prossimi mesi, come gli adeguamenti al Terzo settore e l’approvazione di bilanci e rendiconti, così da permettere agli enti di fronteggiare la situazione di emergenza senza aggravi procedurali.

Sul primo fronte, il termine per modificare gli statuti di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e imprese sociali, originariamente fissato al 30 giugno, slitta al 31 ottobre 2020, così da garantire agli enti che non vi avessero ancora proceduto il tempo necessario per ponderare gli adeguamenti e convocare gli organi competenti (articolo 35, commi 1 e 2). Entro questa data sarà possibile continuare a beneficiare delle maggioranze semplificate dell’assemblea ordinaria, come previste dalla riforma, per tutte le modifiche di «mero adeguamento» (volte ad adeguarsi a disposizioni inderogabili della riforma o a derogare a quelle derogabili).

A questo, si accompagna una proroga della scadenza per approvare bilanci e rendiconti, con tempistiche diverse a seconda della tipologia di ente (articolo 35, comma 3). Per Onlus, Odv e Aps che avrebbero dovuto procedervi nella finestra temporale dell’emergenza (fissata dal governo in 6 mesi a decorrere dal 31 gennaio scorso) il termine viene fatto coincidere con quello degli adeguamenti (31 ottobre 2020), anche al fine di consentire l’adozione di entrambe le delibere con un’unica assemblea. Un rinvio importante rispetto alle ordinarie scadenze, considerato che le Onlus avrebbero dovuto procedere entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (ossia, ove questo coincida con l’anno solare, il 30 aprile), pena decadenza dalle relative agevolazioni (articolo 20-bis del Dpr 600/1973); mentre per gli altri enti si segue generalmente la falsariga delle società (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prorogabili a 180).

Imprese sociali ed enti senza specifiche qualifiche
Discorso diverso per le imprese sociali in forma societaria e gli altri enti non profit privi di specifiche qualifiche.

Per le prime, la scadenza slitta a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio a prescindere dalle previsioni statutarie, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2364, comma 2, e dell’articolo 2478-bis del Codice civile. Ciò significa, per coloro che fanno coincidere esercizio sociale ed anno solare fine giugno (anziché fine aprile). Tuttavia, potrebbe valutarsi un iter diverso per le cooperative sociali, che in quanto Onlus di diritto potrebbero ritenere applicabile la scadenza più lunga prevista per queste ultime (ossia il 31 ottobre).

Per gli altri enti (associazioni, riconosciute e non, e fondazioni), nonostante le richieste avanzate dagli operatori, il decreto non contiene una previsione specifica, ma in via interpretativa dovrebbe estendersi la medesima proroga delle società. Il Codice civile non prevede un termine puntuale per i bilanci di associazioni e fondazioni, per cui, come detto, è prassi consolidata fare riferimento alle stesse scadenze del mondo societario. Sul punto sarebbe auspicabile una integrazione del testo normativo al fine di chiarirne definitivamente la portata applicativa.

Le assemblee
Strettamente legate alle proroghe sono le semplificazioni procedurali relative allo svolgimento delle assemblee, anche in questo caso con alcune differenze tra enti societari e non. Al fine di evitare assembramenti di persone e limitare il contagio del virus, per tutti sono favorite le assemblee in video conferenza, anche in assenza di espressa previsione statutaria e purché sia possibile identificare con certezza i partecipanti (articolo 106, comma 2, per le società, e articolo 73, comma 4, per gli enti diversi). Per chi adotta la forma societaria, poi, le adunanze tramite mezzi di telecomunicazione potranno avvenire anche senza la contestuale presenza nel medesimo luogo di presidente e notaio (o segretario), in deroga alle ordinarie previsioni del Codice civile.

In più, vengono semplificate le modalità di voto in assemblea, consentendo l’espressione in via elettronica o per corrispondenza (per le società azionarie), o la consultazione scritta (per le Srl), a prescindere dal contenuto dello statuto. Mentre nessuna specificazione sull’esercizio del diritto di voto è prevista per associazioni e fondazioni.

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