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Terzo settore con il bonus 75% per le barriere architettoniche

Le risposte a interpello 455 e 456 delle Entrate confermano l’estensione soggettiva agli enti del non profit

di Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Bonus anti-barriere, tra i beneficiari rientrano anche enti sportivi e del Terzo settore (si veda anche il precedente articolo «Bonus 75% per le barriere architettoniche con platea ampia»). Continuano i chiarimenti dell’amministrazione finanziaria sui requisiti di accesso all’agevolazione introdotta con la legge di Bilancio 2022 e contenuta nel decreto Rilancio (articolo 119-ter del Dl 34/2020). La misura consiste in una detrazione d’imposta pari al 75% che scatta solo sugli interventi di edifici già esistenti, finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Più nel dettaglio, la detrazione spetta su un tetto massimo non superiore a 50mila euro di spese documentate sostenute nel 2022.

Si tratta di un beneficio fiscale che arricchisce il quadro agevolativo già presente in tema di eliminazione delle barriere architettoniche. Si aggiunge infatti sia alla maxi-detrazione del 110% del superbonus sia al «bonus casa 50» recato dal Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e del Tuir). Rispetto a quest’ultimo, tuttavia, più ampia è la platea di soggetti destinatari. La norma del bonus-antibarriere non opera infatti alcuna distinzione o perimetrazione di tipo soggettivo, con ciò distinguendosi anche rispetto alla disciplina del superbonus.

L’ambito soggettivo

Proprio sull’ambito soggettivo arrivano le risposte a interpello 455 e 456/ 2022 delle Entrate. Le istanze, presentate da una associazione di promozione sociale (Aps) e da una associazione sportiva dilettantistica (Asd), riguardavano infatti la possibilità per questi enti di accedere al bonus-barriere per interventi volti a rendere accessibili, anche alle persone con disabilità, le strutture ove si svolge la loro attività istituzionale.

La posizione dell’Amministrazione è favorevole: il via libero all’accesso arriva tenendo conto da un lato l’impianto soggettivo “allargato” previsto dalla norma, che si riferisce sia ai contribuenti Irpef che Ires. Dall’altro, le risposte si pongono in linea con quanto già chiarito dall’Agenzia sul punto. Proprio con riferimento all’ambito soggetto, la stessa aveva infatti già precisato che tra i beneficiari rientrano persone fisiche, ma anche enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, soggetti che conseguono reddito d’impresa (circolare 23/E/2022).