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Terzo settore, il valore normale spiana la strada ai bonus per le donazioni dei beni in natura

La circolare 7/E indica la documentazione necessaria per sfruttare le agevolazioni in Redditi e nel 730

Dichiarazione redditi persone fisiche 2021, ampliato il ventaglio di detrazioni e deduzioni per le liberalità a favore del Terzo settore. La circolare 7/E/2021 interviene a pubblicare una raccolta organica di tutte le norme relative alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni e crediti d’imposta per la dichiarazione 2020.

A livello operativo, l’Agenzia segue l’ordine dei quadri relativi al modello 730 e individua, per ciascuna misura, i più recenti interventi di prassi. In questo senso, il quadro sistematico delle misure previste per le persone fisiche che donano al non profit si amplia alla luce dell’evoluzione normativa originatasi nel corso del 2020 dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le ulteriori agevolazioni che ne derivano arricchiscono il panorama agevolativo già contenuto, principalmente, nel Testo unico delle imposte sui redditi e nel Codice del Terzo settore (articolo 83 del Dlgs 117/2017).

Nel dettaglio, tra le misure volte a finanziare gli interventi per la gestione dell’emergenza, rientra la detrazione dall’imposta introdotta dal Cura Italia per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 tra gli altri, a fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro, ivi inclusi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (articolo 66, comma 1, del Dl 18/2020).

Nella circolare 7/E/2021, l’Amministrazione finanziaria richiama i limiti di detraibilità della misura, pari al 30% dell’importo versato fino ad un massimo di 100mila euro, nonché le modalità di pagamento e la documentazione da controllare e conservare ai fini della spettanza dell’agevolazione.

Nella sostanza, sarà necessario per le persone fisiche rispettare gli obblighi di tracciabilità, posto che le liberalità in denaro – ai fini della spettanza della detrazione – debbono risultare dalla ricevuta del versamento bancario/postale o l’estratto conto della carta, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro.

Per i beni in natura, invece, la documentazione da conservare deve attestare il valore normale del bene (listini, tariffari, perizia, etc.), e la ricevuta del donatario che contenga una descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Accanto a ciò, si aggiunge il superbonus, altra misura di vantaggio legata al periodo emergenziale del 2020 (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, decreto Rilancio). Tra i beneficiari della maxi-detrazione rientrano anche gli interventi effettuati da Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobili oggetto di interventi. Discorso diverso, invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd), per le quali l’agevolazione è limitata ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

A completare il quadro delle agevolazioni per le liberalità a favore del non profit, rientrano, oltre a quelle previste dal Tuir, le deduzioni e detrazioni d’imposta per le erogazioni in denaro o natura effettuate in base al Codice del Terzo settore (articolo 83 del Dlgs 117/2017).

Disposizioni che, a ben vedere, in questo periodo transitorio di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) seguono una disciplina peculiare in sede applicativa, posto che ad oggi sono operative solo con riguardo alle liberalità effettuate a favore di Onlus, Odv e Aps iscritte nei relativi registri di settore. Con la differenza che, laddove il Runts, come previsto, dovesse diventare operativo dal 2021, a partire dal prossimo anno le liberalità agevolate saranno quelle effettuate a favore di tutti gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.