Imposte

Test sulle abitazioni secondarie per il saldo Imu del 16 dicembre

La Cassazione ha di recente posto un freno sulla casa delle vacanze. La Babele dei Comuni sulle aliquote delle pertinenze

ADOBESTOCK

di Gian Paolo Tosoni

Le abitazioni tenute a disposizione sono le uniche non affittate che assolvono l’Imu, stante l’esclusione per l’abitazione principale. Però attenzione che talvolta quella che sembra abitazione principale invece è una abitazione secondaria soggetta all’Imu. Ricordiamo infatti che l’abitazione principale non è soggetta a imposta qualora il possessore e i componenti del suo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica; sono comunque soggette a imposta le categorie catastali A1, A8 ed A9. Questo può comportare che se il contribuente ha la residenza anagrafica in un comune e il coniuge lo abbia in altro comune, entrambe le abitazioni rischiano di non usufruire della esenzione come abitazione principale. Lo ha precisato la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20130 pubblicata il 24 settembre 2020, la quale ha stabilito che con riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il nucleo familiare devono non solo dimorarvi stabilmente, ma risiedere anche anagraficamente. In sostanza la Cassazione contribuisce ad arginare il fenomeno che un coniuge ancorché felicemente sposato chieda la residenza anagrafica nel comune di villeggiatura in cui la famiglia possiede una seconda casa. Questa conclusione appare in contrasto con il dato normativo di cui al comma 741, lettera b), della legge 160/2019 il quale dispone che la seconda residenza dei componenti del nucleo familiare perde la natura di abitazione principale solo se è situata nel medesimo comune. Ma di fatto la giurisprudenza citata ha voluto colpire un comportamento elusivo.

Ne consegue quindi che per le seconde case l’imposta municipale è dovuta determinando l’importo sul valore della abitazione e relative pertinenze (rendita catastale più 5% per 160), moltiplicando il risultato per l’aliquota pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (si veda nella pagina precedente le conseguenze dell’invio entro dicembre degli atti di determinazione delle aliquote), il tutto relativamente al secondo semestre o al conguaglio.

Le deliberazioni dei comuni che stabiliscono l’aliquota delle seconde case spesso prevedono delle maggiorazioni che magari talvolta non riproducono per le pertinenze. Infatti non sempre per le abitazioni soggette ad Imu l’aliquota è la medesima poiché vengono differenziate tra case tenute a disposizione e abitazioni concesse in locazione.

È prevista anche una situazione intermedia di case non concesse in locazione e date in comodato gratuito ai figli o genitori (parenti in linea retta di primo grado); se i familiari utilizzano la casa come abitazione principale e non hanno altra abitazione posseduta in Italia la base imponibile Imu per il proprietario si riduce del 50%. Anche il comodante non deve possedere altre case se non la propria abitazione principale nel medesimo comune. Il contratto di comodato deve essere stato registrato.

Per le abitazioni anche secondarie soggette ad Imu ricordiamo che se sono di interesse storico o artistico (articolo 10 del Dlgs 42/2004), scontano l’imposta sulla base imponibile ridotta alla metà.

Abbiamo qualche caso di abitazioni tenute a disposizione che sfuggono all’Imu. Si tratta dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche in assenza di residenza anagrafica. Inoltre, non pagano l’Imu le abitazioni possedute e detenute a disposizione dai militari delle Forze armate e di polizia, vigili del fuoco e personale della carriera prefettizia, nonché le abitazioni tenute a disposizione degli anziani residenti in istituti di ricovero se previsto dal regolamento comunale.

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