Tfm degli amministratori, deducibilità solo se risulta da un documento con data certa
L’ordinanza 17367/2020 della Cassazione precisa che l’importo debba essere stato definito prima dell’incarico con un atto con data certa
La deducibilità del Tfm è strettamente connessa all’esistenza di un documento con data certa anteriore all’ inizio dell'incarico di amministratore che ne definisca l'ammontare: l’ordinanza 19 agosto 2020, n. 17367 della V sezione tributaria della Cassazione ne sancisce l’obbligatorietà.
In base all’articolo 105 del Tuir, gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali; tale regola si applica anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), del medesimo Testo Unico, vale a dire alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Secondo un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per effetto del rinvio operato dall’articolo 105, comma 4, all’articolo 17, comma 1, lettera c), del Tuir, ai fini della deducibilità degli accantonamenti effettuati dalla società a favore dei propri amministratori nell'ambito del trattamento di fine mandato (Tfm), il diritto all'indennità deve risultare da un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto: in tal senso si richiamano, tra le altre, le pronunce della Cassazione 14 maggio 2007, n. 10959, 5 settembre 2014, n. 18752 e 9 agosto 2016, n. 16787.
Partendo da tale assunto, con l’ultima ordinanza dello scorso 19 agosto, la Suprema Corte ha svolto ulteriori considerazioni che contribuiscono a fare chiarezza in materia (riteniamo con innegabili riflessi anche sul contenzioso pendente). In particolare, è stato affermato che – sulla base del combinato disposto dei richiamati articoli 17 e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto a favore degli amministratori delle società, purché la previsione di tale trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo: in mancanza di tali presupposti si applica il principio di cassa, come disposto dall’articolo 95, comma 5, del Tuir, che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell'esercizio nel quale sono corrisposti (Cassazione 19 ottobre 2018, n. 26431).
I giudici hanno inoltre sottolineato che, in base al già citato articolo 17 del Tuir, l'indennità corrisposta - sia in denaro sia in natura - in occasione della cessazione del mandato dell’amministratore della società e, quindi, dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del medesimo Testo unico, ai fini Irpef è soggetta al regime di tassazione separata solo laddove l'indennità risulti da un atto scritto, avente data certa anteriore all'avvio del rapporto, mentre saranno soggette al regime di tassazione ordinaria ove manchi l'atto scritto.
Anche in presenza di un atto scritto avente i requisiti di cui sopra, peraltro, è comunque fatta salva la possibilità dell'Ufficio di applicare la tassazione ordinaria qualora quest'ultima sia più favorevole al contribuente. Si ricorda che la dottrina (Cndcec n. 1/2009 e Aidc-Milano n. 180/11) ritiene non condivisibile la formalità richiesta della data certa, essendo sufficiente la sola delibera assembleare di determinazione del Tfm a favore dell'organo amministrativo.