Torna il superammortamento ma con tetto a 2,5 milioni
Ritorna il superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con estensione al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti ed acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019.
E’ una delle novità del decreto crescita, che reintroduce la maggiorazione del 130% degli ammortamenti e dei canoni di leasing, venuta meno a partire dal 1° gennaio 2019. La proroga, che riguarda imprese e professionisti, conferma l’impianto generale della legge di Stabilità del 2016, ma introduce un tetto massimo di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
L’aliquota di ammortamento resta pari al 130% e, così come stabilito per l’agevolazione fruibile nel 2018, la maggiorazione non si applicherà ai veicoli ed altri mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, del Tuir), anche se strumentali all’attività propria dell’impresa.
L’elemento di novità rispetto all’impianto normativo già noto riguarda l’irrilevanza degli investimenti di importo superiore ai 2,5 milioni di euro. La parte di spesa eccedente resterà quindi fuori dal beneficio. Il plafond agevolabile di 2,5 milioni di euro, evidentemente, riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (inclusa la coda al 30 giugno 2020), restando irrilevanti a tal fine gli investimenti effettuati nei primi tre mesi dell’esercizio.
Per individuare la data di effettuazione dell’investimento occorre far riferimento alle regole previste dall’articolo 109 del Tuir, applicabili anche ai soggetti Ias e Oic . Pertanto:
•per i beni acquistati in proprietà rileva la data di consegna o spedizione o quella in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà;
•per i beni acquisiti in leasing rileva la data di consegna al locatario;
•per i contratti di appalto, rileva la data in cui l’opera (o frazione) viene accettata;
•per i beni realizzati in economia rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato.
Restano fuori dal beneficio, come evidenziato, gli investimenti realizzati nel primo trimestre 2019, mentre i beni consegnati dal 1° aprile dovrebbero restare agevolabili pur in presenza di ordini vincolanti e acconti superiori al 20% nei primi tre mesi del 2019. In caso di investimenti di ammontare superiore al limite massimo agevolabile, l’impresa dovrebbe essere libera di decidere a quali cespiti imputare la maggiorazione (presumibilmente a quelli con aliquota di ammortamento fiscale più elevata). Sul punto sarebbe opportuna una conferma delle Entrate.